Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Servizi della cooperativa sociale:
due le vie per la fatturazione

È valida sia la fattura emessa nei dodici giorni successivi indicando la data di esecuzione dell’operazione sia, in caso di fattura riepilogativa differita, entro il giorno 15 del mese successivo

due vie

Con un excursus normativo sulla definizione della fatturazione delle operazioni e della loro effettuazione l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 12 del 24 gennaio 2020 un interpello presentato da una cooperativa sociale per la quale la fatturazione dei servizi è subordinata al rilascio di un nulla osta che può avvenire anche oltre 180 giorni dall’esecuzione del servizio, chiarisce che è possibile optare sia per la fattura a fine mese per la prestazione resa sia per la fattura riepilogativa differita a ricezione del nulla osta entro il giorno 15 del mese successivo all’operazione.
 
Una cooperativa sociale ha stipulato un accordo quadro per i servizi di prima accoglienza ai cittadini stranieri richiedenti asilo.
Per i centri di accoglienza straordinaria il decreto del ministero dell’Interno del 7 marzo 2017 prevede la rendicontazione dei beni e servizi e che “...qualsiasi cooperativa o consorzio aggiudicatario di un appalto nel servizio di accoglienza dei richiedenti asilo deve soddisfare determinati criteri di qualità e rendicontare ogni spesa alla prefettura e quindi alla Ragioneria territoriale dello Stato. Le fatture devono essere corredate da adeguata documentazione, tra cui registri delle presenze degli ospiti, il numero dei pasti e beni forniti (compreso il pocket money), i contratti di subappalto e fornitura”. Inoltre deve essere presentata una “…fattura debitamente vistata per la regolare esecuzione del servizio reso dal direttore dell’esecuzione del contratto …. per cui la fatturazione dei servizi resi, è subordinata al rilascio del nulla osta che ne attesti la regolare esecuzione e le liquidazioni degli importi autorizzati…” e “... il rilascio del nulla osta può avvenire anche oltre 180 giorni dall'esecuzione del servizio ...”.

Sulla base di quanto esposto, l’istante chiede se le modalità di fatturazione adottate siano corrette, facendo presente di emettere fattura nei confronti del competente organo territoriale al termine del mese di competenza per la prestazione di servizi. La fattura emessa viene inviata all’amministrazione attraverso lo Sdi dopo aver ricevuto il nulla osta.
Sembrerebbe, però, che tale termine sia in contrasto con quanto chiarito dalla circolare n. 14/2019, che in base all’articolo 21 del decreto Iva, ha precisato che la fattura può essere emessa entro 10 giorni (ora 12 in base alla modifica apportata dall’articolo 12-ter, comma 1, del Dl n. 34/2019) dall’effettuazione dell’operazione.
A questo punto l’interpellante prospetta due soluzioni alternative:

  1. Fattura data fine mese per la prestazione resa, con invio allo Sdi entroil termine di 12 giorni. Attesa ricezione nulla osta. Invio nota credito e/o integrazione conforme al nulla osta.
  2. Emissione fattura a ricezione nulla osta con invio allo Sdi entro i termini per le prestazioni rese fino a 180 giorni prima

e l’Agenzia accoglie entrambe le opzioni interpretative.

Nel fornire chiarimenti, l’Agenzia ricorda che il novellato articolo 21 del decreto Iva, per le fatture emesse dal 1° luglio 2019 prevede che:

  • la fattura deve contenere l’indicazione della data in cui viene effettuata la cessione dei beni o la prestazione di servizi oppure la data in cui è corrisposto, in tutto o in parte, il corrispettivo purché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura
  • la fattura possa essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

In quest’ultimo caso è altresì previsto che per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da un documento di trasporto o da un altro documento in base al quale siano identificabili i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione e per le prestazioni di servizi individuabili attraverso un’idonea documentazione possa essere emessa una sola fattura, in cui siano dettagliatamente riportate tutte le operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle stesse operazioni (la cosiddetta “riepilogativa differita” prevista dal comma 4, terzo periodo, lettera b).

L’articolo 6, terzo comma, del decreto Iva, stabilisce che per quanto riguarda le operazioni “interne” messe in atto tra soggetti stabiliti in Italia, o per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia, effettuate nei confronti di un consumatore privato, le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel momento in cui viene pagato il corrispettivo, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia o meno già stata resa o ultimata, fermo restando che, in base al quarto comma, se precedentemente è stata emessa fattura, o è stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o del pagamento.

Quindi, stabiliti i momenti di attuazione dell’operazione, la relativa documentazione se non è contestuale può avvenire nei dodici giorni successivi, indicando in fattura la data di effettuazione dell’operazione, oppure, nel caso di fattura riepilogativa differita, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
 

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/servizi-della-cooperativa-sociale-due-vie-fatturazione