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Normativa e prassi

Servizi faunistico-venatori:
il reddito può essere forfettario

A patto che si tratti di un’attività “connessa” e l’imprenditore utilizzi prevalentemente attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’azienda agricola principale

Con la risoluzione n. 73/E del 27 settembre 2018, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che i redditi che derivano all’imprenditore agricolo dalla fornitura di servizi faunistico-venatori sono determinati forfetariamente, come previsto al comma 3 dell’articolo 56-bis del Tuir, esclusivamente nel caso in cui l’attività sia svolta nel rispetto dei criteri “della normalità” e “della prevalenza” fissati dal terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile.
 
In particolare, l’istante chiede quale sia il corretto trattamento fiscale applicabile ai fini delle imposte sul reddito, alle seguenti attività:
  • allevamento di selvaggina, alimentata con mangimi ottenuti dai terreni di cui dispone l’azienda
  • concessione dell’esercizio dell’attività venatoria a terzi, dietro pagamento di un corrispettivo
  • realizzazione di interventi agro-forestali volti a mantenere e ricostituire l’habitat.  
L’Agenzia, richiamando le due sue precedenti circolari 44/2002 e 44/2004, ha chiarito che la fornitura di servizi faunistico-venatori può qualificarsi come fornitura di servizi alla quale sia applicabile il predetto regime agevolato, se è svolta:
  • dallo stesso imprenditore agricolo che esercita la coltivazione del fondo o del bosco ovvero l’allevamento di animali
  • con l’utilizzo “prevalentemente” di attrezzature o di risorse dell’azienda “normalmente” impiegate nell’attività agricola principale rispetto a quelle che sono impiegate solo per la fornitura di servizi.  
La risoluzione ha ribadito poi che la sussistenza del requisito della prevalenza ricorre tutte le volte in cui il fatturato derivante dall’impiego di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola principale è superiore al fatturato ottenuto attraverso l’utilizzo delle altre attrezzature o risorse.
 
In presenza di tali requisiti, ai redditi derivanti dalla fornitura di servizi faunistico-venatori potrà applicarsi la determinazione forfetaria del reddito d’impresa prodotti dall’imprenditore agricolo prevista dal regime agevolato in questione, consistente nell’applicazione del coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini Iva.
 
Diversamente, quando la fornitura dei servizi faunistico-venatori non è effettuata in linea con il criterio della prevalenza, i relativi redditi concorrono a formare il reddito d’impresa con le modalità ordinarie.
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