In particolare, l’istante chiede quale sia il corretto trattamento fiscale applicabile ai fini delle imposte sul reddito, alle seguenti attività:
- allevamento di selvaggina, alimentata con mangimi ottenuti dai terreni di cui dispone l’azienda
- concessione dell’esercizio dell’attività venatoria a terzi, dietro pagamento di un corrispettivo
- realizzazione di interventi agro-forestali volti a mantenere e ricostituire l’habitat.
- dallo stesso imprenditore agricolo che esercita la coltivazione del fondo o del bosco ovvero l’allevamento di animali
- con l’utilizzo “prevalentemente” di attrezzature o di risorse dell’azienda “normalmente” impiegate nell’attività agricola principale rispetto a quelle che sono impiegate solo per la fornitura di servizi.
In presenza di tali requisiti, ai redditi derivanti dalla fornitura di servizi faunistico-venatori potrà applicarsi la determinazione forfetaria del reddito d’impresa prodotti dall’imprenditore agricolo prevista dal regime agevolato in questione, consistente nell’applicazione del coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini Iva.
Diversamente, quando la fornitura dei servizi faunistico-venatori non è effettuata in linea con il criterio della prevalenza, i relativi redditi concorrono a formare il reddito d’impresa con le modalità ordinarie.