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Normativa e prassi

Servizi formativi con “Carta Ila”:
redditi assimilati al lavoro dipendente

Si tratta di somme erogate dalla società di formazione ai beneficiari per ristorarli delle spese sostenute per l'acquisizione di percorsi educativi e devono essere soggette a tassazione

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Le somme erogate da una società di formazione professionale a sostegno dei giovani nell’ambito di un programma operativo della Provincia finanziato con fondi europei, corrisposte tramite “Carta Ila” (Individual learning account) che ha consentito loro l'acquisizione di servizi formativi, devono essere considerate redditi assimilati al lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 50 del Tuir, e assoggettate a tassazione. È quanto precisato dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 619 del 21 settembre 2021.

L’istante è un’impresa che lavora nella formazione professionale e si è aggiudicata, nell’ambito del progetto Youth entrepreneur path (Yep), un appalto finanziato con i fondi europei per sostenere le idee imprenditoriali giovanili. Nel caso specifico, il sostegno avviene tramite l'erogazione di servizi fruibili attraverso l’emissione della “Carta Ila”, emessa dall’istante in base a uno schema condiviso con l'Amministrazione provinciale per scegliere e acquistare determinati servizi formativi.

Questa carta, infatti, viene assegnata ai giovani partecipanti i quali anticipano la spesa per acquistare i servizi formativi indicati dalla Provincia e successivamente, previa esibizione della relativa documentazione di spesa, ne ricevono il rimborso dall'istante nei limiti del valore della stessa carta. L'istante, a sua volta, sarà ristorato dalla Provincia per le somme corrisposte ai beneficiari delle Carte in sede di conversione in denaro del valore totale o parziale delle Carte medesime. Le Carte emesse dall’istante sono titoli di credito che i beneficiari, e solo questi, possono "spendere" per l'acquisizione di servizi formativi.

L’istante chiede quindi il corretto trattamento fiscale, sia per la società stessa sia per l’assegnatario della Carta, dei rimborsi erogati a copertura delle spese anticipate dai giovani partecipanti per l'acquisto dei servizi formativi, ritenendo che tali rimborsi siano irrilevanti ai fini reddituali.

In linea generale, va ricordato che l'articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir considera redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”.

La circolare del Ministero delle finanze n. 326/1997 ha poi chiarito che tale previsione riguarda anche le somme corrisposte per la realizzazione di iniziative formative volte a favorire l'ingresso dei lavoratori nel mondo del lavoro. Anche la prassi (risoluzione n. 365/2002) ha precisato che i contributi a fondo perduto erogati in favore di soggetti impiegati in progetti di utilità collettiva della regione devono essere tassati, come previsto dal citato articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir.

In base al quadro normativo e di prassi delineato, l’Agenzia rileva che nella fattispecie descritta dall’istante la carta è un titolo di credito che il beneficiario può utilizzare per acquisire servizi formativi a supporto di percorsi di auto-imprenditorialità finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro. Di conseguenza, mentre le somme restituite dalla Provincia alla società istante non costituiscono reddito, trattandosi di un rimborso e non di un corrispettivo, quelle invece erogate dall’istante ai beneficiari per ristorarli delle spese sostenute per l'acquisizione dei servizi formativi costituiscono, in capo ai beneficiari medesimi, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir.

L’Agenzia rileva inoltre che non esiste nessuna disposizione speciale che esclude l’imponibilità di tali somme (come avviene ad esempio per le borse di studio per le specializzazioni della facoltà di medicina). In conclusione, le somme erogate tramite Carta Ila sono da considerare reddito assimilato da tassare secondo le previsioni dell’articolo 51 del Tuir.

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