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Normativa e prassi

Servizi di gestione sinistri per compagnie estere con Iva ordinaria

Solo le prestazioni proprie del mediatore o intermediario assicurativo sono esenti dall'imposta

vignetta scontro automobilistico
Iva con aliquota ordinaria per le prestazioni di gestione dei sinistri per conto di compagnie assicurative estere. Lo chiarisce l'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 190/E dell'8 maggio, richiamando la normativa nazionale e comunitaria secondo cui soltanto le operazioni e le funzioni di intermediazione propriamente dette svolte nel settore delle assicurazioni sono esenti dal pagamento dell'imposta.Non rientrano invece nel regime di esenzione i corrispettivi incassati da una società italiana per generiche prestazioni di servizi effettuate per conto di un'assicurazione straniera.

Il documento di prassi prende le mosse da un'istanza di interpello presentata da un'azienda che rappresenta la stabile organizzazione in Italia dell'omonimo gruppo assicurativo con sede in Germania. Più in particolare, la società si occupa della gestione dei sinistri nel ramo della responsabilità civile auto (Rca) su mandato di altre compagnie assicurative che ne costituiscono clientela.

Di fronte a una procedura di risarcimento del danno provocato da un incidente stradale che coinvolge veicoli nazionali e veicoli immatricolati e assicurati all'estero, l'interpellante interviene sulla base di due diversi meccanismi: il certificato internazionale di assicurazione, più comunemente noto come Sistema carta verde e, in secondo luogo, in qualità di mandataria ai sensi della IV direttiva auto.

Il primo documento, istituito nel vecchio continente quasi sessanta anni fa, estende la copertura della Rca oltre i confini dello Stato in cui questa è stata stipulata. Nel caso in cui un'auto assicurata all'estero ne danneggi un'altra assicurata nel nostro Paese, per ottenere il risarcimento dei danni il proprietario di quest'ultima deve inviare all'Ufficio centrale italiano (Uci) una richiesta corredata dai propri dati e da quelli della controparte straniera, oltre alla copia della carta verde in possesso del conducente straniero. La domanda viene presa in considerazione dall'Uci sulla base di una convenzione stipulata con il corrispondente che ogni compagnia estera è tenuta a nominare in Italia per la gestione dei sinistri avvenuti tra i propri assicurati e gli automobilisti italiani.
Tornando alla società autrice dell'interpello, in base al Sistema carta verde, questa lavora come corrispondente di diverse compagnie assicurative straniere, occupandosi della trattazione delle richieste di risarcimento in nome dell'Uci e della compagnia che le ha conferito l'incarico. La contropartita di questo intervento è un corrispettivo di gestione che la società incassa a titolo di compenso.

Un discorso analogo vale anche per il Sistema IV direttiva auto, introdotto da una direttiva dell'Unione europea del 2000 recepita dall'Italia tre anni più tardi e successivamente ripresa nel Codice delle assicurazioni private. Se si verifica un incidente in uno Stato comunitario tra un mezzo con assicurazione italiana e un altro con assicurazione straniera, la richiesta di indennizzo può essere formulata direttamente al mandatario nel nostro Paese nominato dalla compagnia estera.
La IV direttiva auto, infatti, obbliga le compagnie assicurative a designare un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ogni Stato dell'Ue che non sia quello in cui hanno ricevuto l'autorizzazione a operare.
Così come per il Sistema carta verde, anche per quello sancito dalla IV direttiva auto, la società interpellante esercita il ruolo di mandataria per conto di varie compagnie estere dietro pagamento di un compenso.

Tenendo conto delle caratteristiche peculiari dell'attività svolta, l'interpellante ritiene che le sue prestazioni rientrino tra quelle di intermediazione e mandato relative alle operazioni di assicurazione esenti da Iva contemplate dal primo comma, numero 9, dell'articolo 10 del Dpr 633/1972.
Una soluzione che contrasta con quella formulata dai tecnici dell'agenzia delle Entrate, secondo i quali si tratta invece di semplici prestazioni di servizi diverse da quelle proprie dell'intermediario assicurativo e, di conseguenza, soggette a Iva. A conferma di questo parere, la risoluzione cita innanzi tutto quella parte del Dpr 633/1972 che prevede l'esenzione dall'imposta per le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a una serie di operazioni, tra cui quelle di assicurazione, riassicurazione e vitalizio. Una disposizione che richiama a sua volta quella contenuta in una direttiva comunitaria del 1977, secondo cui sono esenti "le operazioni di assicurazioni e di riassicurazioni comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari assicurativi".

Da questo punto di vista, potrebbe essere utile rifarsi alle definizioni delle "operazioni di assicurazioni" e della funzione di "intermediazione assicurativa" formulate dalla Corte di giustizia europea. Per "operazioni di assicurazioni", l'istituzione comunitaria intende quelle operazioni in cui l'assicuratore, dietro versamento di un premio, si impegna a fornire all'assicurato quanto sancito dal contratto nel caso si verifichi il rischio coperto dalla polizza. Per quanto riguarda invece la figura dell'intermediario finanziario, la Corte pone l'accento sull'importanza delle attività di ricerca dei potenziali clienti che devono essere messi in relazione con l'assicuratore. Ciò significa che l'intermediario finanziario si pone come figura di mediazione che intrattiene rapporti sia con l'impresa assicurativa che con l'assicurato.

Una nozione dello stesso tenore si ritrova anche nella normativa nazionale in materia di assicurazioni e, in particolare, nel Codice delle assicurazioni private. Questo definisce l'attività dell'intermediario come quella del professionista che propone prodotti assicurativi e riassicurativi o fornisce assistenza e consulenza. L'incarico intermediativo contempla inoltre la conclusione dei contratti e la collaborazione alla loro gestione o esecuzione in caso di incidenti, senza comunque prescindere dalla promozione dei servizi assicurativi.
Una definizione che non si attaglia alle attività svolte dalla società interpellante, che si occupa solo della gestione delle istanze di risarcimento danni. Queste non sono infatti operazioni di assicurazione in senso stretto svolte da intermediari assicurativi e, quindi, scontano l'Iva con aliquota ordinaria.
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