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Normativa e prassi

Servizi ipotecari: in dettaglio
nuove indicazioni per i codici

Dal 1° gennaio 2020, i campi “elementi identificativi/estremi identificativi” e “anno di riferimento/riferimento B” andranno valorizzati con i dati desunti dagli atti

servi ipotecari

Ulteriori istruzioni arrivano con la risoluzione n. 100/E del 10 dicembre 2019 per la compilazione dei modelli F24 Elide e F24 Ep, esclusivamente per i codici tributo T92T e T93T, istituiti con le risoluzioni n. 79/E e n. 94/E del 2017, da utilizzare per il versamento dell’imposta ipotecaria e della tassa ipotecaria dovuta per la presentazione delle formalità ipotecarie presso i reparti di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali-Territorio dell’Agenzia delle entrate.

Con le risoluzioni n. 79/E e n. 94/E del 2017, infatti, sono stati istituiti, in relazione ai servizi ipotecari, i seguenti codici tributo da utilizzare con i modelli “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide) e “F24 Enti pubblici” (F24 Ep) per il versamento delle somme da corrispondere agli uffici provinciali – Territorio:

  • T91T - “Imposta di bollo dovuta in relazione alle operazioni effettuate presso gli sportelli degli Uffici Provinciali – Territorio”
  • T92T  - “Imposta ipotecaria dovuta per la presentazione delle formalità ipotecarie presso i reparti di pubblicità immobiliare e relativi interessi”
  • T93T  - “Tasse ipotecarie dovute per la presentazione delle formalità ipotecarie, nonché per la richiesta di certificazioni e copie di atti e relativi interessi”
  • T94T  - “Sanzioni per ravvedimento operoso correlate alla ritardata presentazione delle formalità nei registri immobiliari.

Facendo seguito alla pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2019, con la risoluzione n. 100/E di oggi si chiarisce che a partire dal 1° gennaio 2020 i modelli F24 Elide e F24 Ep vanno compilati nel seguente modo:

  • per la presentazione delle formalità ipotecarie allo sportello, relativamente ai codici tributo “T92T” e “T93T”, sono indicati:
  1. nel campo elementi identificativi/estremi identificativi, l’identificativo numerico del titolo relativo alla formalità per la quale viene effettuato il pagamento (ad esempio, numero di repertorio, numero del registro cronologico, numero di protocollo)
  2. nel campo “anno di riferimento/riferimento B”, l’anno di formazione del titolo relativo alla formalità per la quale viene effettuato il pagamento (ad esempio, anno di stipula, anno della deliberazione, anno dell’emanazione), nel formato “AAAA”.
  • per le richieste di certificazioni ipotecarie e di copie di atti, relativamente al codice tributo “T93T”, sono indicati:
  1. nel campo elementi identificativi/estremi identificativi, il numero di protocollo della richiesta
  2. nel campo “anno di riferimento/riferimento B”, l’anno della richiesta, nel formato AAAA”.

Restano ferme le altre istruzioni impartite con le risoluzioni n. 79/E del 30 giugno 2017 e n. 94/E del 19 luglio 2017.

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