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Normativa e prassi

Servizi Tte: grazie al regime Moss,
“cabina di regia” in un unico Stato

Il nuovo strumento operativo consente di assolvere in modo centralizzato gli adempimenti dichiarativi e di versamento dell’imposta dovuta nei vari Paesi dell’Unione

Le incisive modifiche in tema di rilevanza territoriale dei servizi Tte (telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici) resi nei confronti di privati consumatori (vedi “Servizi Tte: le nuove regole in materia di territorialità Iva”) implicano, per gli operatori, un proliferare di obblighi.
Con una radicale modifica rispetto al passato, infatti, dal 1° gennaio 2015, il prestatore di servizi Tte che abbia fornito servizi a clienti non soggetti passivi d’imposta deve identificarsi in ogni Stato membro in cui risiedono o sono domiciliati i propri clienti, al fine di assoggettare le prestazioni ivi rese all’Iva con le aliquote di imposta vigenti in ciascuno Stato. Ciò comporta, ovviamente, che l’operatore conosca e applichi le regole fissate da ciascuno Stato membro in tema di obblighi documentali e dichiarativi.
È di immediata evidenza il fatto che, nel caso di servizi resi a una miriade di clienti e il cui valore economico è spesso di scarsa rilevanza, un simile moltiplicarsi di obblighi potrebbe aggravare l’operatività di molti degli operatori del settore.
 
Regime Moss Ue e non Ue
In considerazione di tale situazione, il legislatore unionale ha predisposto un nuovo strumento operativo (il mini one stop shop, o Moss), che consente ai fornitori di servizi Tte di assolvere l’imposta dovuta nei vari Paesi dell’Unione (e adempiere a tutti gli obblighi connessi) stabilendo la propria “cabina di regia” in un unico Stato membro che:
  • può essere scelto liberamente dal fornitore del servizio, nel caso in cui tale soggetto non sia residente nella Ue (regime non Ue)
  • deve coincidere con lo Stato in cui si trova la sede dell’impresa, nel caso in cui il fornitore sia un soggetto passivo comunitario (regime Ue). 
    L’adesione al Moss rappresenta, in ogni caso, una facoltà (e non un obbligo) per i prestatori di servizi Tte, che - ove lo ritengano più conveniente - ben possono scegliere di identificarsi in ciascuno Stato membro in cui siano residenti o domiciliati i proprio clienti non soggetti passivi di imposta. 
Adempimenti
La circolare 22/2016 analizza le peculiari caratteristiche del regime non Ue e del regime Ue, evidenziando l’elemento caratteristico del regime opzionale in commento, ossia allo Stato membro di identificazione (Smi), ovvero lo Stato in cui l’operatore ha optato per l’adesione al Moss:
  • è versata tutta l’Iva dovuta per i servizi Tte resi a privati residenti in Europa (con applicazione dell’aliquota vigente in ciascuno Stato)
  • è inviata la speciale dichiarazione trimestrale che riepiloga le prestazioni effettuate nell’Unione nei confronti di privati.
È cura dello Smi ripartire fra ciascuno Stato membro, sulla base delle indicazioni fornite dal contribuente in dichiarazione, l’imposta ricevuta trimestralmente.
 
Merita sottolineare che il nuovo regime è caratterizzato dal fatto che tutti gli adempimenti sono predisposti per essere effettuati in via telematica (registrazione al Moss, comunicazioni allo Smi, dichiarazioni trimestrali e conservazione dei documenti), semplificando notevolmente il modus operandi degli operatori economici e tracciando anche per le Amministrazioni fiscali una strada che, in una prospettiva futura, potrebbe divenire la via maestra per gestire i rapporti con i contribuenti.
 
I controlli Moss nel regolamento 282
Uno dei tratti caratteristici della disciplina del nuovo regime speciale Iva Moss è che, sebbene gli adempimenti dichiarativi e di versamento siano assolti in modo centralizzato presso lo Stato membro di identificazione del soggetto passivo (Smi), la potestà impositiva ai fini dell’Iva sulle prestazioni rese a clienti di un determinato Stato membro di consumo (Smc) spetta in ogni caso a quest’ultimo, secondo le rispettive norme tributarie nazionali. In tal senso depongono, infatti, gli articoli 60-bis, 63-bis e 63-ter del regolamento 282/2011, in materia di controlli svolti dagli Stati membri sul corretto adempimento degli obblighi Moss.
 
Nello specifico, il regolamento prevede che:
  • in caso di mancata presentazione della dichiarazione o di mancata effettuazione del versamento, Smi inoltra al soggetto passivo un primo sollecito (cfr nuovi articoli 60-bis, comma 1, e 63-bis, comma 1)
  • i solleciti successivi al primo e i provvedimenti adottati ai fini dell’accertamento e della riscossione dell’Iva sono di competenza dello Smc interessato (cfr nuovo articolo 60-bis, comma 2, e articolo 63-bis)
  • qualora i solleciti successivi al primo siano stati già emessi dalle autorità fiscali di un determinato Smc, l’Iva dovuta in base agli stessi deve essere versata direttamente a detto Stato membro (cfr nuovo articolo 63-bis, comma 3)
  • se non è stata presentata alcuna dichiarazione Iva o se la dichiarazione Iva è stata presentata in ritardo o è incompleta o non corretta, oppure se il pagamento dell’Iva è effettuato in ritardo, eventuali interessi, sanzioni o altri oneri sono calcolati e accertati da Smc, e a esso direttamente versati dal soggetto passivo (cfr nuovo articolo 63-ter).
I controlli Moss nel Dpr 633/72
Considerata l’obiettiva difficoltà di applicare le tradizionali forme di controllo e di accertamento vigenti nell’ordinamento italiano alla casistica rientrante nel nuovo regime speciale Iva, il legislatore italiano, con il Dlgs 42/2015, ha provveduto a introdurre nel decreto Iva specifiche disposizioni in materia di controlli formali e sostanziali sui soggetti, sia nazionali che Ue ed extraUe, aderenti al Moss. Si tratta, in particolare, delle seguenti attività di controllo:
  • (articolo 54-ter) controlli automatizzati da parte dell’amministrazione italiana, quale Smi, sui soggetti passivi identificati in Italia, a norma dell’articolo 74-quinquies (soggetti extra Ue) o dell’articolo 74-sexies (soggetti residenti). Tali controlli automatizzati si limitano all’emissione del primo reminder (sollecito), ai fini dell’eventuale esclusione d’ufficio del soggetto passivo dal regime speciale. Non è, dunque, previsto alcun atto di definizione della pretesa impositiva conseguente a questi primi controlli
  • (articolo 54-quater) liquidazione dell’Iva dovuta sui servizi Tte resi da soggetti passivi extra Ue a committenti non soggetti passivi localizzati in Italia, disciplinati dall’articolo 74-quinquies, ove resi da soggetti extracomunitari identificati in Italia, o dal nuovo articolo 74-septies, ove resi da soggetti passivi identificati in altro Stato membro
  • (articolo 54-quinquies) accertamento in rettifica o induttivo dell’imposta dovuta dai soggetti passivi non residenti né domiciliati in Italia a committenti non soggetti passivi localizzati in Italia. 
    Nonostante la specificità delle forme di controllo sui soggetti aderenti al Moss, la circolare mette in risalto la sussistenza di analogie tra la disciplina degli avvisi di accertamento ordinari e quella degli accertamenti in ambito Moss, rappresentate in primis dalla previsione dello stesso termine di decadenza per l’azione dell’ufficio e dall’attribuzione di efficacia direttamente esecutiva a tali atti impositivi (conformemente alla disciplina introdotta, con Dl 78/2010, per gli avvisi di accertamento ordinari). 
La rettifica della dichiarazione Moss
Il documento di prassi affronta, altresì, la questione del rapporto tra i termini di decadenza per l’azione di controllo dell’Amministrazione italiana e la facoltà, sancita dall’articolo 61 del regolamento n. 282, di rettificare il contenuto della dichiarazione Moss entro tre anni dalla scadenza prevista per la relativa presentazione allo Smi o, addirittura, di inviare – sia pure tardivamente – la dichiarazione entro il medesimo termine finale triennale.
Al riguardo, in circolare viene chiarito che è consentito ai soggetti passivi registrati al Moss in Italia di rettificare una dichiarazione precedentemente inviata, utilizzando a tal fine le funzionalità previste nel portale Moss, entro tre anni dal relativo termine di presentazione.
A tutela della certezza dei rapporti giuridici, peraltro, si riconosce all’Amministrazione finanziaria il potere discrezionale di decidere se accogliere o meno le correzioni o le risultanze della dichiarazione tardiva, in particolare dopo l’avvenuto esercizio dell’azione di controllo sostanziale e il consolidamento dei rilievi formulati dagli accertatori in un atto ormai divenuto inoppugnabile.
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