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Normativa e prassi

Servizio di soccorso in acqua:
mare e lago non sono la stessa cosa

L’acquisto di mezzi nautici per svolgere operazioni di salvataggio nei laghi e in zone limitrofe non può fruire della non imponibilità ai fini Iva, riservata al solo ambito marittimo

acque lacurstri

L’acquisto di un mezzo nautico che verrà utilizzato da un Comitato, avente le stesse finalità della Croce rossa italiana, per svolgere attività di soccorso nelle acque del lago e nelle zone limitrofe, non potrà beneficiare della non imponibilità ai fini Iva (articolo 8-bis, Dpr n. 633/1972). È la sintesi della risposta n. 183 del 12 giugno 2020 dell’Agenzia delle entrate.
Il Comitato istante, coordinato dalla Centrale operativa 118, precisa che durante la stagione estiva svolge un servizio di assistenza che include fra l’altro attività di soccorso primario nelle acque del lago o ad esso adiacenti, incluso l’ambito terrestre, per bagnanti, velisti, persone coinvolte in attività professionali, sportive e ricreative, soccorso in zone difficilmente raggiungibili in tempi utili da ambulanze, auto mediche o altri mezzi, soccorso per  incidenti della navigazione con feriti.
Ciò posto, l’istante, chiede chiarimenti in merito alla non imponibilità ai fini Iva sull’acquisto dei mezzi nautici che utilizzerà per le attività istituzionali di salvataggio descritte, ritenendo che il beneficio fiscale previsto per la sfera marittima possa essere esteso anche a quella lacustre

L’Agenzia richiama l’articolo 8-bis del Dpr n. 633/1972, che estende il trattamento della non imponibilità ai fini Iva (previsto dall’articolo 8 per le cessioni all’esportazione) alle cessioni e alle prestazioni effettuate nell’ambito del settore navale e aereo. Si tratta, in particolare delle “cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 (...)”.
L’Agenzia ricorda anche la risoluzione n. 2/2017 con cui ha chiarito che ai fini Iva per “alto mare” deve intendersi quella parte di mare eccedente le 12 miglia nautiche misurate a partire dalle linee di base previste dal diritto internazionale del mare (articolo 3 della Convenzione sui diritti del mare e ratificata con legge n. 689/1994).
Pertanto, è possibile che vi siano cessioni di navi imponibili ai fini Iva, come ad esempio quelle adibite a trasporto passeggeri, se effettuano attività di navigazione entro le 12 miglia.
Per le navi adibite alle operazioni di salvataggio o di assistenza, il citato articolo 8-bis prevede che le stesse operazioni siano effettuate “in mare”. Con riferimento alla fattispecie in esame, il Comitato istante esegue tra le attività istituzionali il servizio di soccorso acquatico.

Tuttavia, rileva l’Agenzia, l’attività di soccorso in relazione alla quale l’istante chiede la corretta tassazione ai fini Iva viene svolta nelle acque del lago o in zone ad esse adiacenti incluso l’ambito terrestre. Tale prestazione, quindi, non può essere assimilata alle “operazioni di assistenza e salvataggio in mare” (articolo 8-bis, comma 1, lettera a) Dpr n. 633/1972) e di conseguenza l’Agenzia ritiene che il mezzo nautico che il Comitato intende acquistare e che verrà utilizzato per svolgere attività di soccorso nelle acque del lago e nelle zone limitrofe, non può beneficiare della non imponibilità ai fini Iva.

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