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Normativa e prassi

Servizio di vigilanza delle navi.
Una prestazione non imponibile

Non si applica l’Iva sull’attività di controllo e protezione dei mercantili battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio pirateria

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Niente Iva per il servizio di vigilanza armata che garantisce la sicurezza delle navi mercantili, del loro carico e dell’equipaggio, durante la navigazione in alto mare. La prestazione, infatti, è riconducibile fra quelle “direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi” alle quali è applicabile il regime di non imponibilità (articolo 8-bis, comma1, lettera e-bis), Dpr 633/1972).

A chiarirlo la risoluzione n. 79/E dell’1 agosto.

L’Agenzia ha evidenziato, in primo luogo, che la “legge comunitaria 2010” (legge 217/2011), con la modifica all’articolo 8-bis del Dpr 633/1972, ha esteso il regime di non imponibilità ai fini Iva alle “cessioni di navi adibite alla navigazione i alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali….” e alle “prestazioni di servizi direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi”.

Le navi, quindi, per fruire del regime di esenzione Iva devono essere:
  • destinate all’esercizio di attività commerciali
  • adibite alla navigazione in alto mare
La risoluzione chiarisce che nel caso in esame, entrambi i requisiti sono soddisfatti. Il servizio di protezione e vigilanza, infatti, è destinato a una nave mercantile e quindi è legato all’attività commerciale svolta dalla stessa.
 
Inoltre, anche la condizione che la prestazione deve essere resa in alto mare può ritenersi assolta. Al riguardo l’Agenzia chiarisce che per “alto mare” si intende la zona marina al di fuori delle 12 miglia nautiche (articolo 3 della Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare) e le navi che possono fruire del servizio di vigilanza armata sono solo quelle che percorrono le acque internazionali, cioè l’area marina che si trova oltre le 12 miglia nautiche dalla costa.
 
Infine, l’attività di sicurezza svolta dalla società istante si può senz'altro considerare un servizio destinato a sopperire ai “bisogni della nave”. In questo concetto, infatti, vanno incluse non solo le prestazioni connesse alla struttura dell’imbarcazione e dei componenti, ma anche tutti quei servizi che rendono possibile l’esercizio dell’attività a cui la stessa nave è destinata.

Tali servizi, infine, per fruire del regime di esenzione Iva, dovranno essere forniti direttamente nei confronti dell'armatore.
Al riguardo l'Agenzia ricorda le pronunce della Corte di giustizia Ce (sentenza da C-181/2004 a C-183/2004), in base alle quali le operazioni, per essere attratte nel regime di non imponibilità, devono essere svolte esclusivamente per l'armatore della nave.
 

 
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