Si tratta dei nuovi codici tributo istituiti con la risoluzione 40/E del 16 aprile.
Sette codici, quindi, per altrettante tipologie di pagamenti, tra queste, sanzioni, recuperi di vincite erroneamente attribuite, incameramento di cauzioni e una tantum terminali.
Eccoli nel dettaglio:
- “5372” (sanzioni amministrative e interessi per ritardati versamenti dei proventi del gioco del lotto)
- “5373” (sanzioni disciplinari e pecuniarie)
- “5374” (recuperi per scontrini annullati, o pagati, non allegati al rendiconto settimanale, vincite indebitamente pagate dal ricevitore)
- “5375” (incameramento cauzione, a titolo di risarcimento per interruzione rapporto concessorio, conseguente la revoca della ricevitoria lotto, per ritardati versamenti dei proventi del gioco e del corrispettivo una tantum per i terminali del lotto o per rinuncia alla gestione)
- “5376” (incameramento cauzione, a titolo di proventi erariali diversi, per omessi versamenti dei proventi del gioco del lotto)
- “5377” (corrispettivo una tantum per terminali lotto)
- “5378” (diritti di scritturazione stipula contratti di attivazione ricevitorie lotto).
La risoluzione fornisce ulteriori indicazioni. In caso di utilizzo dei codici “5372”, “5373” e “5374”, nei campi “mese” e “anno di riferimento” devono essere indicati quelli in cui è stato emesso il provvedimento di richiesta del pagamento.
Inoltre, a proposito del “5372”, in caso di versamento frazionato, nel campo “rateazione” va specificato il numero della rata in pagamento e quello complessivo delle quote in cui è stato suddiviso il debito (ad esempio, “0104” se si versa la prima di quattro rate; se il versamento è in un’unica soluzione, si scrive “0101”).
Infine, per i codici “5375”, “5376” e “5377”, il “mese” e l’“anno di riferimento” sono quelli in cui si effettua il pagamento.