Come anticipato dal provvedimento dello scorso 18 febbraio, che ha approvato il modello per la richiesta di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, aventi a oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio (cfr articolo 6, comma 15, Dl 119/2018 - vedi “Definizione agevolata liti pendenti: modello e istruzioni per la domanda”), arrivano, con la risoluzione 29/E del 21 febbraio, sette nuovi codici tributo da inserire nel modello F24 per effettuare i relativi versamenti.
Il primo o unico appuntamento in cassa è per il prossimo 31 maggio, data entro la quale dovrà essere versata l’intera somma dovuta al Fisco oppure la prima rata del totale. Si ricorda che è consentito pagare a rate (massimo venti, con cadenza trimestrale) solo se l’importo netto dovuto è superiore a mille euro per ciascuna controversia autonoma. Pertanto, le somme inferiori o pari a mille euro devono essere sempre versate in un’unica soluzione. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.
Per il perfezionamento della definizione, quindi, entro il 31 maggio 2019 bisogna presentare l’istanza di adesione alle definizione agevolata e versare l’intera somma dovuta oppure la prima rata. Attenzione, a ogni controversia, deve corrispondere una distinta domanda di definizione e un distinto modello di pagamento. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
I nuovi codici tributo
I codici al debutto sono consecutivi e vanno dal PF30 al PF36, il loro posto è nella sezione “ERARIO” dell’F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Per quanto riguarda la compilazione delle restanti sezioni del modello F24:
- nel “codice ufficio” deve essere indicato il codice della direzione regionale o provinciale dell’Agenzia, del centro operativo di Pescara o dell’ufficio provinciale-Territorio, parte in giudizio (l’identificativo è ricavabile dalla relativa tabella pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate)
- il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, se previsto, è valorizzato con il codice della Regione o con il codice catastale del Comune (anche in questo caso basta collegarsi al sito dell’Agenzia e consultare, rispettivamente, la “Tabella TO – codici delle Regioni e delle Province autonome” e la “Tabella T4 – Codici catastali dei Comuni”)
- riguardo all’“anno di riferimento”, occorre andare a leggere le istruzioni del modello utilizzato per la domanda di definizione della lite; l’alternativa è tra il periodo d’imposta interessato o l’anno di registrazione indicato sull’atto oggetto della controversia
- infine, nel campo “codice fiscale” della sezione “CONTRIBUENTE”, se il versamento non è effettuato da chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, deve essere indicato il codice fiscale di chi versa; in tal caso, precisa la risoluzione, nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è riportato il codice del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo della controversia, e nel “codice identificativo”, il numero “71” (soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio).
Sette codici tributo per far pace
con il Fisco e chiudere le liti
La procedura si perfeziona con il versamento, entro il 31 maggio, dell’intera somma o della prima quota in caso di rateizzazione, tramite modello F24 e senza possibilità di compensazione
