Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

SETTE GIORNI DI PRASSI 17-23/1/2005

Circolare n. 3/E Risoluzioni nn. 7/E-9/E

_59.jpg

CIRCOLARE n. 3/E del 21 gennaio 2005
RISCOSSIONE - Inserimento nella linea 7 dei rimborsi delle persone fisiche relativi all'anno d'imposta 1998
Vengono impartite istruzioni operative agli uffici relativamente all'inserimento di nuove tipologie di rimborsi a favore delle persone fisiche, relativi all'anno d'imposta 1998, nella Linea 7, denominata "Rimborsi II.DD. e CC.GG. disposti dall'Ufficio", del collegamento "Riforma della Riscossione". In particolare, si tratta dei rimborsi risultanti dal controllo automatizzato (articolo 36-bis del Dpr n. 600/73) delle dichiarazioni dei redditi modello Unico e di quelli riconosciuti a seguito dei ricorsi avverso i ruoli e i minor rimborsi emersi dalla liquidazione di tali dichiarazioni; in pratica, il nuovo inserimento riguarda tutte le tipologie di rimborsi per i quali non si sia già provveduto mediante mandati collettivi di pagamento in contanti presso gli uffici postali ovvero, in caso di specifica richiesta da parte dei beneficiari, mediante accredito su conto corrente bancario o postale (infatti, la maggior parte dei rimborsi automatizzati, quelli cioè di importo - comprensivo di interessi - non superiore a 1.549, 67 euro, è già stata erogata con le modalità descritte).

RISOLUZIONE n. 7/E del 18 gennaio 2005
IVA - Applicazione del meccanismo del reverse charge alla cessione di graniglie
Alla cessione di graniglie (voce 72.05 della tariffa doganale) si applica l'Iva con il meccanismo del reverse charge anche quando l'acquirente le utilizza come prodotto finito e non come semilavorato, non sottoponendole a ulteriori lavorazioni, ma impiegandole come prodotto ausiliario di altri processi produttivi. L'elencazione contenuta nell'articolo 35 del decreto legge n. 269/2003 (che ha introdotto il regime speciale anche per le graniglie) ha, infatti, carattere oggettivo, nel senso che tali beni vanno sempre considerati di per sé semilavorati - non necessitando la verifica di volta in volta della destinazione d'uso - e, di conseguenza, a essi torna sempre applicabile il meccanismo del reverse charge.

RISOLUZIONE n. 8/E del 18 gennaio 2005
PREVIDENZA COMPLEMENTARE - Differimento della liquidazione della prestazione pensionistica maturata
L'iscritto a un fondo pensione negoziale ("fondo chiuso") che, maturato il diritto alla prestazione pensionistica, mantiene la propria posizione all'interno del fondo, perde i vantaggi fiscali, in quanto viene a mancare la finalità previdenziale, configurandosi piuttosto - la permanenza nel fondo - come un investimento finanziario. Da ciò consegue che:

  • i rendimenti maturati successivamente al termine tecnico (fissato dalla legge) di sei mesi dalla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica saranno tassati, come redditi di capitale, con aliquota ordinaria (e non più con l'imposta sostitutiva dell'11 per cento)
  • la prestazione erogata sotto forma di rendita sarà assoggettata alla tassazione progressiva vigente al momento della corresponsione
  • la prestazione erogata sotto forma di capitale sarà tassata con riferimento all'anno di maturazione del diritto e non a quello di percezione.

RISOLUZIONE n. 9/E del 18 gennaio 2005
MODELLO F24 - Istituzione di codici tributo
Per consentire la compensazione, tramite modello F24, delle eccedenze di versamento delle ritenute, distintamente evidenziate nei modelli di dichiarazione "770 semplificato" e "770 ordinario", vengono istituiti i seguenti codici tributo:

  • 6781, per l'eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale (modello 770 semplificato)
  • 6782, per l'eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (modello 770 semplificato)
  • 6782, per l'eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale (modello 770 ordinario).

I nuovi codici sostituiscono il codice 1678, finora utilizzato per qualsiasi eccedenza di versamenti di ritenute e che continuerà a essere utilizzato soltanto per compensare le eccedenze di versamenti di ritenute che scaturiscono dai quadri RZ dei modelli "Unico - Società di capitali" e "Unico - Enti non commerciali ed equiparati".

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/sette-giorni-prassi-17-2312005