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Normativa e prassi

SETTE GIORNI DI PRASSI 22-28/11/2004

Circolare n. 49/E Risoluzioni nn. 140-142

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CIRCOLARE n. 49/E del 22 novembre 2004
IRES - Il nuovo regime della trasparenza fiscale delle società di capitali
Vengono analizzati dettagliatamente gli aspetti tecnico-giuridici che caratterizzano il nuovo regime della trasparenza fiscale, disciplinato dagli articoli 115 e 116 del Tuir, anche alla luce delle disposizioni di attuazione contenute nel decreto ministeriale del 23 aprile 2004.
La tassazione per trasparenza costituisce senz'altro una delle principali novità introdotte dalla riforma nel nostro ordinamento tributario, dal momento che, per la prima volta, il reddito prodotto da una società di capitali residente può essere imputato direttamente alle altre società di capitali socie, a prescindere dalla sua effettiva percezione.
Per un approfondimento sui contenuti della circolare, si veda, su questa stessa edizione di FISCOoggi, "I primi chiarimenti sulla trasparenza fiscale" di Paola Bartoli e Iole De Leonardis.

RISOLUZIONE n. 140/E del 26 novembre 2004
IVA - Vendita di carte telefoniche prepagate e di traffico telefonico
L'acquisto di carte prepagate effettuato da una società che svolge attività di phone center rientra, ai fini Iva, nell'ambito del regime monofase (articolo 74, comma 1, lettera d), Dpr 633/72). Di conseguenza, l'imposta è assolta dal titolare della concessione, mentre non ha alcun obbligo di certificare la successiva cessione delle carte il rivenditore; quest'ultimo, però, ai fini delle imposte sui redditi, deve contabilizzare le operazioni sia di acquisto che di vendita, registrando il prezzo pagato al fornitore, al netto dell'aggio, e la somma incassata per le cessioni, comprensiva dell'aggio.
Non è possibile, invece, far rientrare nel regime monofase l'acquisto di traffico telefonico, in quanto, essendo il prezzo praticato al pubblico liberamente determinato dal phone center, il titolare della concessione non è a conoscenza di un elemento indispensabile per determinare la corrispondente imposta. Pertanto, il concessionario applicherà l'aliquota Iva ordinaria del 20 per cento, mentre il rivenditore assoggetterà le successive prestazioni rese attraverso posti telefonici pubblici all'aliquota del 10 per cento (n. 123-bis), tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/72).

RISOLUZIONE n. 141/E del 26 novembre 2004
IVA - Rimborso dell'imposta assolta in Italia sui servizi acquistati da un operatore turistico svizzero
Una società che, svolgendo attività di tour operator sul mercato svizzero, fornisce ai propri clienti "pacchetti turistici" costituiti da servizi - ospitalità alberghiera, somministrazione dei pasti, autonoleggio, visite guidate ai musei - acquistati presso fornitori italiani (i quali fatturano applicando l'Iva con l'aliquota propria del servizio reso), non ha diritto al rimborso dell'imposta assolta sull'acquisto di detti servizi. E questo per due motivi: il regime speciale per le agenzie di viaggio e turismo (articolo 74-ter, Dpr 633/72) non ammette in detrazione l'imposta relativa ai costi (e, invece, una delle condizioni di accesso al rimborso è proprio la detraibilità - ai sensi dell'articolo 19 del Dpr 633/72 - dell'Iva relativa ai beni mobili e ai servizi acquistati in Italia); la normativa svizzera, poi, non riconosce alle agenzie di viaggio estere il diritto al rimborso dell'Iva lì pagata per l'acquisto di analoghi servizi (non è soddisfatta, quindi, neanche la condizione della reciprocità, ossia la circostanza che lo stato estero assicuri lo stesso trattamento agli operatori italiani).

RISOLUZIONE n. 142/E del 26 novembre 2004
IRAP - Determinazione della base imponibile in presenza di lavoratori disabili
Nella determinazione della base imponibile Irap sono ammesse in deduzione anche le spese relative ai lavoratori disabili assunti in vigenza della legge 482/68 (riduzione della capacità lavorativa non inferiore a un terzo), poi abrogata dalla legge 68/99 (riduzione della capacità lavorativa del 45 per cento). Ciò in considerazione sia del parere espresso in proposito dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sia della ratio del Dlgs 446/97 (di istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive), che è quella di introdurre una misura che riduce il costo del lavoro rendendo meno oneroso l'inserimento dei disabili ("...sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili..." - articolo 11, comma 1, lettera a).

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