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Normativa e prassi

SETTE GIORNI DI PRASSI 24-30/1/2005

Circolare n. 4/E Risoluzioni nn. 10/E-11/E

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CIRCOLARE n. 4/E del 28 gennaio 2005
IVA - Prestazioni mediche esenti
Alla luce di recenti pronunce della Corte di giustizia europea (sentenze del 20 novembre 2003, cause C-307/01 e C-212/01), vengono forniti chiarimenti sul trattamento Iva applicabile alle prestazioni mediche, ribadendo, innanzitutto, che l'esenzione (articolo 10, n. 18), Dpr 633/72) va riconosciuta esclusivamente a quelle dirette alla diagnosi, alla cura e, nella misura possibile, alla guarigione di malattie e di problemi di salute, compresi i trattamenti e gli esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone non affette da alcuna patologia.
Sono, pertanto, escluse dal regime esentativo le attività mediche aventi finalità non connesse con la tutela della salute (ad esempio, le perizie medico-legali necessarie per il riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra; gli esami effettuati per quantificare l'entità dei danni nelle controversie giudiziarie oppure per determinare un premio assicurativo o ancora per stabilire l'affinità genetica al fine dell'accertamento della paternità; i controlli effettuati dall'Inail per il riconoscimento di "cause di servizio"; le prestazioni di natura peritale rese dai medici di famiglia, quali il rilascio di certificazione per assegno di invalidità o pensione di invalidità ordinaria, per riconoscimento di invalidità civile, di idoneità a svolgere generica attività lavorativa, eccetera). Nel caso in cui la prestazione non esente (ad esempio, di medicina legale) sia resa da sanitario operante in regime di intra-moenia, la fattura con applicazione dell'Iva al 20 per cento sarà emessa dall'ente di cui il medico è dipendente.
Rientrano tra le prestazioni esenti dall'Iva quelle rese dalle Commissioni mediche che hanno il compito di valutare l'idoneità alla guida di soggetti disabili o affetti da patologie potenzialmente pericolose per la guida, le ordinarie visite effettuate per il rilascio o il rinnovo di patenti a soggetti non affetti da disabilità, le prestazioni rese dai medici di famiglia nell'ambito delle proprie attività convenzionali e istituzionali (comprese quelle di natura certificativa collegate, comunque, alla tutela della salute delle persone, come i certificati per l'esonero dall'educazione fisica, di idoneità all'attività sportiva, di avvenuta vaccinazione, di invio di minori in colonie o comunità), le prestazioni rese dal medico per l'attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro (Dlgs n. 626/1994), gli interventi di chirurgia estetica (in quanto connessi al benessere psico-fisico della persona).

RISOLUZIONE n. 10/E del 28 gennaio 2005
IVA - Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi
A una società che svolge istituzionalmente attività di contrattazione, per conto delle imprese consorziate, finalizzata all'acquisto di beni e servizi necessari per lo svolgimento dell'attività propria dei singoli consorziati, provvedendo, tra l'altro, in nome proprio, ma per conto dei consorziati, quale mandatario senza rappresentanza, all'acquisto di servizi di telefonia mobile, non si applica, relativamente a tali operazioni, l'indetraibilità del 50 per cento dell'Iva (articolo 19 bis-1, lettera g), Dpr 633/1972), che deve invece ricadere in capo al mandante.
Pertanto, il consorzio, mandatario, potrà detrarre per intero l'Iva relativa ai servizi di telefonia mobile acquistati per conto dei consorziati e riaddebiterà alle imprese, mandanti, il costo originario sostenuto, con lo stesso regime Iva applicato dal fornitore.

RISOLUZIONE n. 11/E del 28 gennaio 2005
IVA - Attività di raccolta delle scommesse
All'attività di raccolta del gioco e delle scommesse ippiche (esente da Iva ai sensi dell'articolo 10, n. 6), del Dpr 633/1972), svolta da una società in nome e per conto di altra società aggiudicataria della concessione per l'esercizio di tale attività, è ugualmente applicabile il regime di esenzione, in quanto la fattispecie negoziale prevista nel contratto stipulato tra i due soggetti è riconducibile alle "prestazioni di mandato, mediazione ed intermediazione", per le quali è sancita l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto dall'articolo 10, n. 9), del Dpr 633/1972.

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