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Normativa e prassi

Sì al bonus rafforza imprese
anche con trasformazione pilotata

In presenza naturalmente di tutti gli altri requisiti, dalla lettura della disposizione agevolativa di riferimento non si evince alcuna preclusione alla fruizione del credito d’imposta

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Anche se la trasformazione della società di persone in società di capitali sia dettata solo dall'intenzione di beneficiare del credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, previsto dall’articolo 26 del Dl “Rilancio”, l’assunzione della nuova veste giuridica non fa venir meno l'obiettivo dichiarato del legislatore di incentivare la capitalizzazione delle imprese: quindi, non è preclusa la fruizione del beneficio fiscale alla società che assume una delle forme giuridiche richieste per effetto di un'operazione di trasformazione, da porre in essere prima dell'effettuazione dell'aumento di capitale sociale rilevante ai fini delle agevolazioni. È quanto afferma l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 74 del 2 febbraio 2021, in sintonia con quanto operato dalla compagine istante che, prima dello scadere dello scorso anno, da Snc è diventata una Srl, cioè ha assunto una delle forme giuridiche ammesse all’incentivo fiscale.

La misura in questione – ripercorsa dall’amministrazione nell’argomentare la conclusione raggiunta –  per incentivare il rafforzamento patrimoniale di Spa, Sapa, Srl, Srls, società cooperative, , società
europee e società cooperative europee, a esclusione di quelle che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo, in possesso di determinati requisiti reddituali (ricavi 2019 tra i 5 e i 50 milioni di euro; riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno un terzo rispetto al corrispondente periodo del 2019 a causa dell’emergenza epidemiologica; aumento del capitale entro il 31 dicembre 2020 o, in alcuni casi, entro il 30 giugno 2021) prevede, in sintesi, in favore dei soggetti che effettuano conferimenti in denaro per l’aumento del capitale sociale un credito d’imposta del 20%, da calcolare su un investimento massimo di due milioni di euro. La partecipazione da conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. Alle stesse società, inoltre, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, spetta un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale. Le perdite fiscali riportabili nei periodi d’imposta successivi sono ridotte dell’ammontare del credito riconosciuto.

Dal tenore delle disposizioni normative, nel caso specifico, se la compagine, in possesso dei requisiti reddituali previsti, è stata trasformata da società in nome collettivo in società a responsabilità limitata entro il 31 dicembre 2020 e i soci entro la stessa data hanno effettuato gli aumenti di capitale sociale, non si evince alcuna preclusione alla fruizione delle beneficio fiscale, nel caso in cui la società assuma una delle vesti giuridiche richieste per effetto di un'operazione di trasformazione, da realizzare prima dell'effettuazione dell'aumento di capitale sociale rilevante ai fini delle agevolazioni. Questo perché l’unico obiettivo del legislatore è quello di incentivare la patrimonializzazione delle imprese.

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