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Normativa e prassi

Si al forfetario per il “compro oro”
se mai passato per il “margine”

In caso di attività appena costituita, l’opzione deve essere comunicata direttamente nella dichiarazione (modello AA9/12), barrando la casella 2 “Variazione dati” del quadro A

oro

La contribuente neocostituita Iva, che non ha mai applicato il regime del margine, può avvalersi del forfetario per l’ulteriore attività di “compro oro” già dal primo anno di attività, non sussistendo precedenti periodi di imposta rispetto all'annualità 2019. Chiarito, con la risposta n. 48/E dell’11 febbraio 2020, il dubbio della titolare di una ditta che svolge attività di commercio al dettaglio di orologi, gioielli e argenteria e che intende avviare anche l’attività di “compro oro”.

Il quesito nasce dal fatto che, ai fini Iva, tale ultima attività è soggetta al regime del margine e la causa ostativa all’applicazione del forfetario introdotta della legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 57, lettera a), legge n. 190/2014) esclude dal beneficio le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali: leggendo la norma alla lettera, quindi, l’istante non potrebbe usufruire del forfetario per il “compro oro” perché “incompatibile” con il “regime del margine” previsto per tale attività.

Tuttavia, come evidenzia la contribuente, la circolare n. 9/2019 ha aperto uno spiraglio per superare tale causa ostativa (vedi “Regime forfetario “allargato”: ecco la circolare sciogli-dubbi”). Il documento di prassi, infatti, dopo aver riportato un caso esemplificativo in cui il contribuente opera in regime del margine analitico, afferma che si può rientrare nel regime forfetario a condizione che nell’anno d’imposta precedente a quello di applicazione del regime agevolativo venga esercitata l’opzione per l’applicazione dell’Iva “ordinaria”.
La titolare della gioielleria, considerato che il 2019 costituisce il primo anno di attività e non ha mai applicato il regime Iva del margine, chiede se può beneficiare del forfetario per il “compro oro” fin dal primo periodo d’imposta.

L’Agenzia ammette l’accesso al forfait e ne spiega il perché, ripercorrendo, in pratica, gli stessi step dell’interpello.
Il regime forfetario, ricorda innanzitutto il documento di prassi, è stato più volte rivisitato. In particolare, la legge di bilancio 2019, come abbiamo visto, ha introdotto alcune cause di esclusione (articolo 1, comma 57, lettera a), legge n. 190/2014) tra le quali l’incompatibilità con regimi speciali già applicati negli anni precedenti. Al riguardo, l’Agenzia ricorda la precisazione già fornita con la circolare n. 9/2019, ossia che “nel caso in cui il contribuente, avendone facoltà, opti per applicare l’Iva nei modi ordinari, è ammessa l'applicazione del regime forfetario, a condizione che l'opzione sia stata esercitata nell'anno d’imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario”.

Riferendosi alla situazione descritta nell’interpello, le Entrate precisano che considerata la condizione di “neo-costituita” Iva dell’istante e fermo restando che, come riferito, non abbia mai applicato, ai fini Iva, il regime del margine, la contribuente può applicare il regime forfetario in relazione all’ulteriore attività di “compro oro” che intende svolgere, già a partire dal periodo d’imposta 2019, non sussistendo precedenti periodi di imposta rispetto al 2019.
In tal caso, l’adesione al forfetario va indicata nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12), barrando la casella 2 “Variazione dati” del quadro A, dove la contribuente comunica lo svolgimento di un’ulteriore attività, e la casella “regimi fiscali agevolati” del quadro B.
L’adesione va confermata in occasione della dichiarazione dei redditi mediante la quale l’istante attesta di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’applicazione del regimi inclusa l’assenza di cause ostative (rigo LM 21).

In conclusione, la titolare della gioielleria può applicare il forfetario senza effettuare l’opzione per il regime ordinario nell’anno d’imposta precedente all’applicazione del regime speciale, condizione che, prevista dalla circolare n. 9/2019, non riguarda, infatti, le nuove partite Iva, ma i soggetti passivi preesistenti che esercitano un’attività già sottoposta al regime del margine.

 

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