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Normativa e prassi

Sì al modello 770 per l’ente autonomo
che ha versato le ritenute Irpef con F24Ep

Come indicato anche nelle istruzioni della modulistica, la mancata presentazione è prevista solo quando l’Amministrazione dello Stato non ha utilizzato i modelli di pagamento

770

Un istituto autonomo del Mibact che ha effettuato, come sostituto di imposta, le ritenute Irpef sui redditi di lavoro autonomo versandole con gli F24Ep e comunicandole tramite le certificazioni uniche, è tenuto a presentare, il modello di dichiarazione 770. Le istruzioni al modello dei sostituti, infatti, prevedono che le Amministrazioni dello Stato, incluse quelle con ordinamento autonomo come l’istante, non debbano compilare i quadri relativi alle comunicazioni dell’Irpef (ST, SV e SX) solo se non utilizzino i modelli di pagamento F24 e F24Ep per i versamenti delle ritenute. Il chiarimento arriva con la risposta dell’Agenzia n. 504 del 28 ottobre 2020.

L’Agenzia ricorda la norma che obbliga i sostituti e intermediari a presentare la dichiarazione annuale tramite il modello 770 ove indicare “i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, ... per la determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione” (articolo 4, commi 1 e 2, Dpr n. 322/1998).
La disposizione, inoltre, prevede l’obbligo di effettuare la Certificazione unica per ciascun percipiente che attesti “l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica”.

Le Amministrazioni dello Stato, ricorda l’Agenzia, sono incluse fra i sostituti d'imposta tenuti all’adempimento fiscale. Inoltre, le istruzioni al modello 770 prevedono che tali Amministrazioni dello Stato, pur essendo ricomprese tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari, non sono tenute alla compilazione di alcuni quadri (ST, SV, SX) se non utilizzano i modelli di pagamento F24 e F24Ep per i versamenti delle ritenute.

Al riguardo, la risoluzione n. 95/2017, richiamata anche dall’istante, ha precisato che “le Amministrazioni dello Stato che abbiano già inviato le certificazioni uniche, relative ai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, e che non abbiano effettuato versamenti tramite il modello F24 o F24EP, non sono obbligate ad inviare il modello 770 con il solo frontespizio, avendo esaurito l'adempimento dichiarativo dei sostituti d'imposta con l'invio telematico delle citate certificazioni uniche. Resta inteso che la presentazione del Modello 770/2017 risulta comunque obbligatoria per le Amministrazioni dello Stato che devono compilare altri quadri del predetto modello ... In tal caso, in presenza dei presupposti che esonerano il sostituto dalla compilazione dei quadri riepilogativi (ossia l'invio delle certificazioni uniche e i versamenti esclusivamente in Tesoreria), sarà cura dell'Amministrazione inserire il codice "1" nella casella "Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX" del Frontespizio del Modello 770/2017”.

L’Agenzia rileva quindi, in linea con la normativa e la prassi, che l’istituto autonomo istante non può beneficiare dell’esonero in esame, in quanto ha effettuato il versamento delle ritenute Irpef tramite il modello F24 enti pubblici.

Anche per l’Irap, l’Agenzia chiarisce che l’istante, contrariamente a quanto da lui prospettato, è tenuto a presentare il relativo modello, non ravvisandosi in tale situazione alcuna condizione di esonero.

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