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Normativa e prassi

Si al regime impatriati per il cittadino
trasferito nella controllata italiana

Anche se mantiene le cariche svolte nella holding estera, non è necessario alcun requisito di discontinuità in quanto l’assunzione in Italia prevede delle nuove mansioni

immagine generica illustrativa

Un cittadino italiano che lavora come Ceo presso una holding di Londra e che rientra in Italia, acquisendo qui la residenza, per svolgere nuove e ulteriori mansioni presso una delle controllate della holding, potrà fruire dei benefici per i lavoratori impatriati, in quanto la disciplina agevolativa non richiede che l'attività sia svolta per un'impresa operante sul territorio dello Stato. Come precisato anche dalla circolare n. 33/2020 possono accedere all'agevolazione anche le persone che si trasferiscono in Italia per svolgere un lavoro alle dipendenze di una società estera. Il chiarimento è contenuto nella risposta dell’Agenzia n. 524 del 25 ottobre 2022.

Il dubbio dell’istante nasceva dal fatto che successivamente al rimpatrio egli manteneva delle cariche  amministrative, fra cui quella di Ceo, assunte  con il datore di lavoro inglese e che prima del rientro in Italia aveva ricoperto l’incarico di amministratore della società italiana anche se si trattava di incarichi “secondari rispetto alla carica di CEO e svolti da remoto presso la sua abituale sede di lavoro estera salvo sporadiche trasferte in Italia”.

L’Agenzia ripercorre la disciplina agevolativa, prevista dall'articolo 16 del Dlgs n. 147/2015 a favore dei lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e vi restano per almeno due anni, non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti e che svolgono l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. L'agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.

L’Agenzia anche alla luce della prassi ritiene che nel caso in esame l’istante possa fruire del regime sugli impatriati anche se mantiene la carica amministrativa assunta con la capogruppo londinese e se prima del trasferimento in Italia ha ricoperto l’incarico di amministratore della controllata.

La circostanza rilevante ai fini dell’agevolazione è che l’istante acquisisca la residenza fiscale in Italia e qui presti la propria attività lavorativa, condizioni in linea con il regime di favore che vuole premiare il rientro dei lavoratori nel nostro Paese. Va considerato, fra l’altro, che l’istante non è stato distaccato all’estero e quindi non è necessario verificare l’assenza di continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia.

In conclusione, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa, l’istante potrà beneficiare del regime impatriati a decorrere dal periodo d’imposta in cui si trasferisce in Italia.

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