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Normativa e prassi

Si al regime impatriati per il medico
in smart working con datore negli Usa

Il lavoro svolto in Italia per una clinica di telepsichiatria statunitense non preclude l’applicazione della normativa di favore esistendo il nesso tra rientro e nuova attività

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Nel caso in cui un medico, dopo aver svolto la professione negli Stati Uniti accetta un nuovo lavoro in Italia in modalità smart working con un datore di lavoro americano, precisamente una clinica di telepsichiatria, sussiste comunque quel collegamento fra il rimpatrio e l’inizio dell’attività lavorativa che consente l’accesso al regime sugli impatriati È il primo dei chiarimenti forniti dall’Agenzia con la risposta n. 223/2022.

L’istante, oltre alla conferma dell’esistenza del nesso tra il rientro in Italia e la nuova attività, chiede se la normativa di favore si applica anche se successivamente al 2022, anno di rimpatrio, dovesse svolgere negli Usa delle prestazioni occasionali non superiori a 15 giorni per non perdere lo status di medico ospedaliero americano. Chiede inoltre se, per il reddito prodotto sia dallo smart working che dal lavoro occasionale negli Usa, possa fruire del credito d’imposta in base alla convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e gli Stati Uniti e se il beneficio possa essere mantenuto anche se dovesse cambiare datore di lavoro.

Riguardo alla possibilità di svolgere negli Usa delle prestazioni occasionali, inferiori a 15 giorni, l’Agenzia rileva che l'accesso al regime speciale sugli impatriati è ammesso al lavoratore che svolge l’attività da remoto in Italia a beneficio del datore di lavoro estero e l’eventuale lavoro occasionale non preclude la fruizione dei benefici, sempre che sia rispettata la prevalenza dell’attività lavorativa in Italia, che, come è noto, deve essere superiore a 183 giorni. L’Agenzia precisa inoltre che l’agevolazione risulta applicabile ai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato (vedi anche circolare n. 17/2017) i quali, secondo l’articolo 23 del Tuir comprendono anche quelli, dipendenti o autonomi, remunerati da un soggetto estero, a patto che siano prodotti in Italia. Quindi, in linea generale, l’esenzione non spetta per i redditi derivanti dalle prestazioni occasionali nel territorio Usa di un lavoro non dipendente, come nel caso prospettato dall’istante.
In relazione alla convenzione contro le doppie imposizioni Italia/Usa l’Agenzia ricorda che tale accordo prevede che le remunerazioni siano tassate esclusivamente nello Stato di residenza del lavoratore. Quindi il reddito del medico sarà imponibile solo in Italia e, di conseguenza, tali somme non potranno maturare alcun credito per le imposte pagate all’estero in quanto non potranno mai essere tassate negli Stati Uniti.
Parimenti il reddito derivante dal lavoro occasionale non dipendente svolto in territorio americano, che in assenza di una base fissa sarà soggetto a tassazione in Italia (articolo 14 della Convenzione Italia/Stati Uniti), non potrà maturare alcun credito d’imposta per contrastare le doppie imposizioni in quanto le tasse devono essere corrisposte in Italia e non negli Usa.

Riguardo infine la possibilità per l’istante di mantenere il regime speciale impatriati nel caso in cui dovesse cambiare società, l’Agenzia, sulla base della normativa e della prassi, ritiene che in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma, l’eventuale nuovo datore di lavoro non possa pregiudicare l’applicazione della norma premiale.

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