L’adeguamento è la naturale conseguenza delle modifiche apportate, dal decreto “Sblocca Italia”, allo speciale regime opzionale civilistico e fiscale riguardante le Società di investimento immobiliare quotate (Siiq), introdotto dalla Finanziaria 2007 (vedi "Quali novità in materia di SIIQ: ecco i chiarimenti per gli operatori").
La norma prevede l'esclusione dall'Ires e dall'Irap del reddito derivante dall'attività di locazione immobiliare e l’applicazione di una ritenuta del 20% sugli utili distribuiti ai partecipanti.
In particolare, gli aggiornamenti derivano dall’articolo 20 del Dl 133/2014 (lo “Sblocca Italia” appunto) convertito, con modificazioni, dalla legge 164/2014, che ha ritoccato alcuni requisiti di accesso prevedendo:
- una maggiore percentuale massima di controllo, arrivata dal 51 al 60 per cento
- la possibilità di sospendere il regime fino al ripristino del requisito partecipativo
- una minore percentuale di flottante detenuta dai soci, scesa dal 35 al 25 per cento
- un più vasto raggio di investimento
- la riduzione dell’obbligo di distribuzione dell’utile netto ai soci scesodall’85 al 70 per cento.
L’opzione è irrevocabile e implica, per la società, l’assunzione della qualifica di “Società di investimento immobiliare quotata” (Siiq), che va indicata nella denominazione sociale e in tutti i documenti della società.