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Normativa e prassi

Siiq, pronto il modello per la scelta del regime speciale

Istituito l'elenco delle società ammesse

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E' tutto pronto per il varo definitivo, anche in Italia, delle Siiq, società d'investimento immobiliare quotate, istituite dalla legge Finanziaria 2007. Infatti, con la firma oggi, da parte del direttore dell'agenzia delle Entrate dell'apposito provvedimento, anche gli ultimi tasselli che ancora mancavano, ovvero l'istituzione dell'elenco delle società ammesse al regime speciale, da aggiornare con cadenza almeno annuale, e le relative modalità da seguire per accedervi provviste dell'apposito modello da compilare e inviare, sono ora disponibili per la vasta platea di operatori che nei mesi scorsi hanno mostrato grande interesse all'operazione.

Il regime opzionale
Le Siiq costituiscono uno strumento finanziario già in uso in altri Paesi europei, il cui compito principale consiste nel fungere da volano al fine di convogliare il risparmio sul settore immobiliare degli affitti. La legge Finanziaria 2007 ha introdotto un regime opzionale speciale civile e fiscale per le società per azioni residenti nel territorio dello Stato, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati (Siiq), e per le società per azioni residenti non quotate (Siinq), svolgenti tutte in via prevalente attività di locazione immobiliare. Per avvalersi del regime, i soggetti interessati devono però rispettare i requisiti indicati nel provvedimento con il quale è stato approvato il modello di comunicazione.

Termini e modalità per l'esercizio dell'opzione
In particolare, si rammenta che l'esercizio dell'opzione per il regime speciale deve essere comunicato all'agenzia delle Entrate entro il termine del periodo d'imposta anteriore a quello a partire dal quale il contribuente intende avvalersene. La comunicazione deve essere presentata nei modi seguenti: direttamente presso la direzione regionale delle Entrate territorialmente competente, che rilascia apposita ricevuta oppure tramite spedizione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o mezzi postali similari, ma in questo caso si considera presentata il giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale. Nel caso di riscontrasse elementi carenti o incoerenti, la direzione regionale ne dà notizia all'interessato entro 60 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, eventualmente richiedendo chiarimenti, dati e altre notizie. A questo punto, la società comunica con le stesse modalità previste per la comunicazione di esercizio dell'opzione, gli elementi integrativi richiesti. In attesa di tale comunicazione, gli effetti dell'esercizio dell'opzione restano sospesi.

Come compilare il modello
La comunicazione è costituita da un unico prospetto, nel quale devono essere indicati, a pena di nullità, il tipo di comunicazione, le cause di cessazione, i dati della società che aderisce al regime speciale, i dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, l'eventuale domicilio per la notificazione degli atti, il possesso dei requisiti per l'adesione al regime speciale, i dati delle Siiq partecipanti, i dati dei soggetti danti causa in ipotesi di operazioni straordinarie, le altre informazioni eventualmente richieste e la sottoscrizione del rappresentante firmatario della comunicazione.

I vantaggi fiscali del regime speciale
A questo riguardo, le nuove società, che dovranno essere specializzate in particolare nel mercato delle locazioni, godranno di un regime di tassazione agevolata. All'ingresso, sarà dovuta un'imposta sostitutiva dell' Ires e dell' Irap con aliquota al 20% da applicarsi sulla plusvalenza totale al netto di eventuali minusvalenze derivante dalla differenza tra il valore normale degli immobili destinati alla locazione e dei diritti reali sugli stessi e quello risultante alla data di chiusura dell'ultimo bilancio in regime ordinario. A regime, la società, per la parte di reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare, sarà esente dall'Ires e dall'Irap. La tassazione, con ritenuta del 20%, avverrà in capo ai soci al momento della corresponsione degli utili.
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