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Normativa e prassi

Sindaci e assessori, all'Irap ci pensa il Comune

Soggettività passiva dell'imposta sull'Amministrazione che eroga il compenso per indennità e gettoni di presenza, assimilati ai redditi di lavoro dipendente

immagine consiglio comunale
Nei confronti dei soggetti che percepiscono redditi assimilati al lavoro dipendente, come le indennità per cariche elettive (sindaci, consiglieri comunali, assessori), non si realizza il presupposto per l'applicazione dell'Irap. In relazione a questi compensi, la soggettività passiva è assunta dalla Pubblica amministrazione che eroga il compenso. È, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 274/E del 28 settembre.

L'agenzia delle Entrate si è occupata di chiarire il trattamento Irap applicabile alle indennità e ai gettoni di presenza che amministratori degli enti locali, commissari prefettizi e organi straordinari percepiscono per l'esercizio delle funzioni. In particolare, un Comune aveva chiesto se per le indennità in questione, assimilate ai redditi di lavoro dipendente, gli importi stabiliti con decreto ministeriale dovessero intendersi comprensivi della quota da versare a titolo d'Irap.

Riguardo al primo punto, sono qualificati redditi assimilati al lavoro dipendente i compensi erogati per l'esercizio di determinate attività riconducibili a funzioni tipiche svolte nella P.A. (sindaco, consigliere comunale, giudice di pace ecc.), che il legislatore ha voluto specificamente individuare. In questi casi, la qualificazione dei redditi è connessa solo alla specifica funzione e, quindi, allo status assunto dal soggetto che riceve la retribuzione.

Circa le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti da Stato, Regioni, Province e Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni (ad esempio, compensi organi straordinari di liquidazione), tali importi si considerano assimilati ai redditi di lavoro dipendente se le prestazioni non sono rese da soggetti che esercitano abitualmente un'arte o una professione e non sono state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale.

La risoluzione ha dunque precisato che l'Irap non ricade sui soggetti che percepiscono le retribuzioni qualificate come redditi assimilati al lavoro dipendente (ad esempio, le indennità per cariche elettive), ma in capo alle Amministrazioni che le erogano.
Le Amministrazioni pubbliche rientrano, difatti, fra i soggetti passivi dell'imposta. Più precisamente, quelle di cui all'articolo 1, comma 2, Dlgs 29/1993: amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.

Per questi soggetti, l'imponibile è determinato, tra l'altro, in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, Tuir) nonché dei compensi per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Riguardo al quesito sull'ipotesi in cui la misura dei compensi o indennità sia stabilita con decreto ministeriale, per l'Agenzia la questione è priva di carattere fiscale; in detti casi, comunque, l'Irap a carico dell'ente erogatore può ritenersi compresa nell'importo indicato nel decreto solo se lo stesso o una norma primaria dispongono espressamente in tal senso.
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