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Normativa e prassi

Sisma Emilia: la sospensione opera
anche per la mediazione tributaria

Lo stop dei termini nei comuni interessati dal terremoto riguarda sia la proposizione dell’istanza sia la conclusione del procedimento. Ripresa a decorrere dall’1 gennaio 2013

cartina della zona interessata dal sisma
A seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, il decreto legge 74/2012 ha introdotto una prima serie di interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite, successivamente estesi con il decreto legge 83/2012.
Tra le misure di particolare interesse va segnalata quella concernente la disciplina dei processi, dettata dall’articolo 6 del Dl n. 74.
Con circolare n. 43/E del 16 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sia in ordine alla sospensione dei giudizi tributari pendenti presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma sia con riferimento al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini in favore dei soggetti che avevano la sede o la residenza nei comuni interessati.
 
Sospensione dei processi e delle attività processuali per le Ctp di Mantova e Ferrara
L’articolo 6 del Dl 74/2012 , ai commi 1 e 2, introduce la sospensione di diritto, fino al 31 dicembre 2012, dei processi e delle relative attività nei giudizi pendenti, alla data del 20 maggio 2012, presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma (per la loro individuazione, occorre rifarsi all’allegato 1 al decreto Mef dell’1 giugno 2012).
In tale elenco - rileva la circolare - non vi sono sedi di uffici giudiziari tributari. Tuttavia, per effetto dell’estensione delle disposizioni del Dl n. 74 ai comuni di Ferrara e Mantova operata dall’articolo 67-septies, comma 1, del Dl n. 83, la sospensione dei processi trova applicazione per le controversie tributarie che alla data del 20 maggio 2012 erano pendenti innanzi alle Commissioni tributarie provinciali di Ferrara e Mantova.
Per espressa previsione normativa la sospensione non opera nei procedimenti cautelari. Si tratta dei procedimenti di cui agli articoli 47 e 47-bis del Dlgs n. 546/1992, nonché le richieste di misure cautelari di cui all’articolo 22 del Dlgs n. 472/1997.
Inoltre, la sospensione non opera per le controversie la cui ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In tal caso, l’articolo 6 prevede la possibilità, per il giudice, di emanare una “dichiarazione d’urgenza” allo scopo di non ritardare la trattazione della controversia. Sul punto, la circolare chiarisce che, nell’ambito del processo tributario, la dichiarazione è fatta con decreto non impugnabile del presidente in calce al ricorso e, per le controversie per le quali sia già stata fissata la trattazione, con provvedimento non impugnabile del collegio.
 
Rinvio d’ufficio delle udienze
Di diverso carattere è la previsione del comma 3 dell’articolo 6 del Dl n. 74, che disciplina il rinvio d’ufficio delle udienze.
Come chiarito dalla circolare, il rinvio opera nelle ipotesi in cui una delle parti processuali sia residente o abbia la sede nei comuni interessati dal sisma, indipendentemente dalla sede dell’ufficio giudiziario. Analogamente, il rinvio opera anche nelle ipotesi in cui il difensore di una delle parti abbia la residenza o la sede dell’attività nei comuni colpiti, purché lo stesso sia stato nominato antecedentemente al 20 maggio 2012.
In tal caso le udienze, fissate nel periodo dal 20 maggio al 31 dicembre 2012, sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31 dicembre 2012, salva “la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio”.
La rinuncia espressa si esercita con un’istanza di trattazione della controversia, che deve essere notificata alla controparte costituita e depositata presso la segreteria della Commissione tributaria. Si tratta di un adempimento diretto a garantire la piena partecipazione della controparte al giudizio, in armonia con i principi costituzionali del contraddittorio e del diritto alla difesa.
 
Sospensione dei termini di decadenza
Coerentemente a quanto previsto in materia di rinvio delle udienze, il comma 4 dispone la sospensione fino al 31 dicembre 2012 dei “termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione” per i soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, erano residenti o avevano la sede della propria attività nei comuni interessati dal sisma.
Per effetto della sospensione in esame, il computo dei termini resta sospeso dal 20 maggio al 31 dicembre 2012, per poi riprendere a decorrere alla fine del periodo di sospensione. Analogamente, qualora il termine cominci a decorrere durante il periodo di sospensione, l’inizio dello stesso è differito, sulla base della norma, alla fine del periodo.
 
Per quanto riguarda i riflessi della sospensione sul nuovo istituto della mediazione tributaria (articolo 17-bis del Dlgs 546/1992), l’Agenzia precisa che la sospensione si applica sia al termine per la proposizione dell’istanza di mediazione sia al termine di conclusione del procedimento, dal momento che la sospensione in esame interessa espressamente i “termini perentori, legali e convenzionali”, siano essi “sostanziali” o “processuali”.
Così, con una serie di esempi, la circolare chiarisce che, nel caso in cui l’atto rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 17-bis sia stato notificato - prima o durante il periodo di sospensione - a un contribuente residente in uno dei comuni colpiti, il termine per la proposizione dell’istanza di mediazione è sospeso dal 20 maggio al 31 dicembre 2012 e riprende a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Allo stesso modo, nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di mediazione all’ufficio prima o durante il periodo di sospensione, il relativo procedimento è sospeso dal 20 maggio al 31 dicembre 2012 e il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento decorre dal 1° gennaio 2013.
 
Da ultimo, la circolare precisa che la disciplina sulla sospensione dei termini opera a favore di entrambe le parti del giudizio, nel rispetto dei canoni del giusto processo di cui all’articolo 111 della Costituzione.
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