Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Sismabonus: non basta essere parenti
per acquisire il diritto al beneficio

Il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, necessario per la cedibilità del credito, non può consistere nei soli “legami di sangue” tra chi ha sostenuto la spesa e il cessionario

sismabonus

Anche in caso di acquisizione dell’unità immobiliare da un'impresa di costruzione tramite un contratto di permuta è possibile fruire della detrazione fiscale per l’adozione di misure antisismiche nella misura del 75 o 85% (a seconda che dagli interventi realizzati derivi la diminuzione di una o due classi di rischio sismico) del prezzo dell’immobile risultante dal contratto. La cessione del credito è però possibile tra soggetti privati purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, elemento che non si riscontra nel mero rapporto di parentela tra chi ha sostenuto la spesa e il cessionario. Questo, in breve, il contenuto della risposta n. 354 del 29 agosto 2019

La richiesta di chiarimenti arriva dal proprietario di un immobile, in comproprietà con i propri familiari, trasferito in permuta a un’impresa edile che, dopo la demolizione e la ricostruzione, cederà loro due nuove abitazioni.
L’istante vuole sapere se la detrazione per il sisma bonus possa essere fruita anche se l’acquisizione dell’unità immobiliare deriva da un contratto di permuta e se in caso positivo possa acquistare il credito d’imposta dalla madre, titolare di pensione minima, alla quale una delle sue sorelle, disoccupata, cederebbe, nel contempo, la propria quota di credito.

L’Agenzia formula la sua risposta delineando, dapprima, il beneficio fiscale del sisma bonus, disciplinato dall’articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63/2013, che prevede la detrazione per gli acquirenti di unità immobiliari vendute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano eseguito interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, tramite demolizione e ricostruzione di interi edifici dai quali derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una o a due classi di rischio inferiore. Tale detrazione spetta nella misura del 75 o 85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante dall’atto pubblico di compravendita, entro un ammontare massimo di spesa di 96mila euro per ciascuna unità immobiliare.

I tecnici delle Entrate proseguono soffermandosi sul concetto di “permuta” che l’articolo 1552 del codice civile definisce “il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro”. Con la risoluzione n. 320/2007 la stessa Agenzia ha chiarito che la disciplina della “permuta coincide sostanzialmente con quella della vendita” e si differenzia da quest’ultima perché, se con la vendita si scambiano cose o diritti con denaro, nella permuta si scambiano cose e diritti con altre cose e diritti; in entrambi i casi, però, si può realizzare una cessione a fronte di un corrispettivo per il quale occorre indicare in atto il conguaglio stabilito e il valore attribuito a ciascuno dei beni permutati.
A conferma della sostanziale analogia tra i due istituti, ai fini fiscali, altri chiarimenti sono venuti sia con la circolare n. 25/2012 sia con la circolare n. 57/1998 dove è stato precisato che l’espressione “vendita” deve intendersi riferita a tutte le ipotesi in cui si realizza una cessione dell’immobile, anche a titolo gratuito e che le stesse considerazioni valgono anche in caso di “permuta” poiché, in base all’articolo 1555 cc, “le norme stabilite per la vendita si applicano anche alla permuta, in quanto siano con questa compatibili”.
In base a queste considerazioni l’Agenzia ritiene che sia l’istante sia gli altri comproprietari possano fruire, anche in caso di permuta, della detrazione legata al sisma bonus, nella misura del 75 o 85%, del prezzo degli immobili risultante dal contratto di permuta.

Riguardo la seconda parte della richiesta, relativa alla possibilità per l’istante di acquisire dalla madre incapiente, comproprietaria degli immobili, il credito d’imposta corrispondente alla detrazione a lei spettante, l’Agenzia ricorda che l’ultima parte del citato articolo 16, comma 1-septies del Dl n. 63/2013, ove si prevede la possibilità per i beneficiari di “optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione  a istituti di credito e intermediari finanziari".
La definizione dei soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione è stata fornita con le circolari n. 11 e n. 17 del 2018, che hanno chiarito che per “soggetti privati” cessionari devono intendersi i soggetti “diversi dai fornitori” purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, e tali chiarimenti valgono anche per la cessione del credito corrispondente alla detrazione per gli acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese di costruzione o ristrutturazione che abbiano realizzato interventi antisismici.

Nel caso preso in considerazione, l’Agenzia ritiene che il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, necessario per la cedibilità del credito corrispondente alla detrazione, non possa è ravvisabile nel mero rapporto di parentela tra chi ha sostenuto la spesa e il cessionario.
Di conseguenza, conclude l’amministrazione, l’istante non potrà acquisire il credito corrispondente alla detrazione spettante alla madre che, a sua volta, non potrà ottenere quello corrispondente alla detrazione spettante alla figlia.
I predetti crediti potranno, invece, essere ceduti alle imprese che hanno effettuato i lavori, con la possibilità di successiva cessione del credito medesimo.
 

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/sismabonus-non-basta-essere-parenti-acquisire-diritto-al