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Normativa e prassi

Smartworking del residente estero:
il reddito è imponibile in due Stati

Per tassare solo nel Lussemburgo le somme relative al lavoro agile svolto in Italia, l’istante non avrebbe dovuto soggiornare nel nostro Paese per più di 183 giorni

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Il reddito prodotto da un soggetto italiano residente nel Lussemburgo che, a causa dell'emergenza epidemiologica, svolge, da marzo 2020, l'attività lavorativa in Italia in smart working, per un periodo superiore a 183 giorni, deve essere tassato in entrambi gli Stati e la doppia imposizione sarà risolta con il riconoscimento da parte del Lussemburgo di un credito d’imposta. È il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 626 del 27 settembre 2021.

In linea generale, ricorda l’Agenzia nell’interpello, per i residenti è prevista l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili, mentre per i non residenti solo da quelli prodotti nel territorio dello Stato (articolo 3, comma 1, del Tuir).
L’Agenzia ricorda inoltre che i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato si considerano prodotti in Italia (articolo 23, comma 1, lettera c), del Tuir), a meno che il nostro Paese non abbia stipulato con lo Stato di residenza del lavoratore una convenzione contro le doppie imposizioni.

Nell’interpello in esame, quindi, occorre riferirsi alla Convenzione fra Italia e Lussemburgo la quale, all’articolo 15, prevede la tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente nello Stato di residenza del beneficiario, a meno che l'attività lavorativa sia svolta nell'altro Stato contraente. In quest’ultimo caso le somme sono tassate in entrambi i Paesi.
Nel caso prospettato dall’istante è necessario stabilire cosa si intende per “luogo di prestazione” dell'attività lavorativa, considerando la particolare ipotesi di lavoro svolto in smartworking. L’Agenzia rileva che lo stesso articolo 15, paragrafo 1, del modello Ocse di convenzione per eliminare le doppie imposizioni, precisa che il luogo di prestazione è quello dove il lavoratore è fisicamente presente quando svolge l’attività lavorativa.
In base all'articolo 15 della citata Convenzione e all'articolo 23 del Tuir, l’Agenzia ritiene che il reddito percepito dall'istante, cittadino italiano residente in Lussemburgo che ha svolto attività lavorativa in smarworking in Italia dal 2020 ad oggi, rilevi fiscalmente anche nel nostro Paese.
Al caso in esame non può applicarsi il paragrafo 2 del medesimo articolo 15 della Convenzione che  prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza (nel caso in esame il Lussemburgo) anche per i redditi erogati per il lavoro svolto nell'altro Stato (nel caso in esame l’Italia) in quanto non ricorre la condizione che prevede un soggiorno nell’altro Stato da parte del beneficiario non superiore a 183 giorni, avendo l’istante fatto presente che è stato in Italia per un periodo maggiore.

In definitiva, il reddito va tassato in entrambi gli Stati e la conseguente doppia imposizione sarà risolta con il riconoscimento di un credito d'imposta da parte del Lussemburgo, Stato di residenza del dipendente.

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