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Normativa e prassi

La società estera non holding,
non si qualifica esterovestita

Attenzione, però, perché potrebbe rilevare il disposto normativo, secondo cui si considera residente la compagine che, per la maggior parte del periodo d'imposta, ha la sede amministrativa in Italia

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Alla società estera amministrata dal contribuente residente, la quale non detiene, a sua volta, partecipazioni in compagini italiane e non svolge la funzione di holding, non si applica la norma del Tuir sull’esterovestizione (articolo 73, comma 5-bis) la quale considera esistenti nel territorio dello Stato le società che detengono partecipazioni di controllo in società ed enti residenti in Italia. È il responso dell’Agenzia delle entrate, contenuto nella risposta n. 164 del 26 gennaio 2023.

Nello specifico, l’istante intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia. Questi, socio e amministratore di una società, che opera nel settore della vendita di prodotti merceologici via internet,
chiede chiarimenti riguardo all'applicazione in capo alla compagine della richiamata disciplina.

A parere dell’Agenzia, dalle informazioni contenute nell'istanza, non risulta che la società estera amministrata dal contribuente detenga, a sua volta, partecipazioni in società italiane e, in particolare, che non svolga la funzione di holding. Pertanto, la stessa non può essere individuata come esterovestita.
Attenzione, però, perché, nel caso, potrebbe rilevare il disposto del comma 3, anziché del 5-bis, dell’articolo 73, secondo cui si considera residente la società che, per la maggior parte del periodo d'imposta, ha la sede dell'amministrazione nel territorio dello Stato.

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