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Normativa e prassi

Società di gestione del risparmio,
obblighi per sostituti e intermediari

La mancata indicazione dei dati non costituisce una violazione “meramente formale” ma produce l’applicazione del regime sanzionatorio, salvo la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso

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Con la consulenza giuridica n. 5 del 21 maggio /2020 l’Agenzia delle entrate fornisce delle precisazioni a un’associazione sugli obblighi dichiarativi dei sostituti d'imposta e degli intermediari (Modello 770), oggetto di attenzione nella risoluzione n. 101/2014, cui sono tenute le Società di gestione del risparmio (Sgr), nel caso in cui la cessione delle quote o azioni degli Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) italiani, diversi dai fondi immobiliari, e dei fondi lussemburghesi storici, sia avvenuta senza l'intervento della Sgr in qualità di sostituti d'imposta ai sensi dell'articolo 26-quinquies, Dpr n. 600/1973. In base a quest’ultima disposizione le Sgr sono tenute ad applicare la ritenuta d’acconto sui redditi di capitale, in qualità di sostituti d’imposta, derivanti dalla partecipazione a Oicr italiani (diversi da quelli immobiliari) e a fondi lussemburghesi storici.

La normativa prevede che in caso di negoziazione delle quote o azioni degli Oicr la ritenuta debba essere applicata dal soggetto residente (articolo 23, Dpr 600/1973) incaricato dal sottoscrittore della loro negoziazione. La risoluzione n. 101/2014, ha chiarito che quest'ultimo soggetto può o meno coincidere con la Sgr a seconda che la stessa abbia ricevuto l'incarico dal contribuente alla cessione delle quote e che, “con riferimento alle quote detenute al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, i proventi percepiti senza applicazione della ritenuta devono essere assoggettati a cura del contribuente, ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo 26-quinquies, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, applicando la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta”.

Tale ipotesi si verifica quando la Sgr interviene nell’ambito della cessione di quote nominative esclusivamente per annotare nel registro il trasferimento oppure nel caso di quote per le quali sia stata richiesta l'emissione del certificato al portatore per la cui cessione non è richiesto l'intervento dell'intermediario ai sensi della normativa antiriciclaggio e che non siano depositate presso un intermediario residente oppure per quelle che siano depositate all'estero. In tal caso, la Sgr, nell'ipotesi di collocamento diretto delle quote, o, in alternativa, l'intermediario collocatore, con il quale il contribuente intrattiene un rapporto avente ad oggetto le quote del fondo, sono tenuti a comunicare nel modello del sostituto d'imposta e degli intermediari i “dati relativi all'operazione” di cessione nonché al soggetto cedente.
L'associazione istante, quindi, chiede di conoscere se le Sgr che non abbiano formalmente la veste di intermediari nelle operazioni di cessione debbano segnalare, oltre ai dati identificativi del percipiente, anche le informazioni sulla cessione, considerando che riguardo al contenuto di quest’ultima non hanno conoscenza, non essendo intervenute nell'operazione. Infine, chiede se sono fatti salvi ovvero sanzionabili eventuali comportamenti delle Sgr riguardo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta e degli intermediari già presentate che dovessero presentare delle difformità.

L’Agenzia fornisce le seguenti precisazioni sul caso prospettato, chiarendo in primo luogo i quadri da compilare nel modello dichiarativo in presenza delle operazioni descritte dall’associazione istante:
Quadro SF, con l’indicazione dei soggetti non residenti che hanno beneficiato del regime di esenzione riguardo ai proventi derivanti dagli Oicr di diritto italiano diversi da quelli immobiliari) e dai fondi lussemburghesi storici.
Quadro SL, con l’indicazione dei proventi derivanti dalla partecipazione a Oicr di diritto italiano o estero che sono stati assoggettati a ritenuta a titolo di acconto.
Quadro SM, con l’indicazione dei proventi derivanti dalla partecipazione a Oicr di diritto italiani o estero che sono stati assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta.

Riguardo alla compilazione dei quadri SL e SM, l’Agenzia chiarisce che, in generale, entrambi i quadri sono compilati nell'ipotesi in cui il sostituto abbia applicato la ritenuta. Tuttavia, occorre tener presente che nella risoluzione n. 101/E del 2014 è stato chiarito che “la SGR nell'ipotesi di collocamento diretto delle quote o, in alternativa, l'intermediario collocatore, con il quale il contribuente intrattiene un rapporto avente ad oggetto le quote del fondo, sono tenuti a comunicare nel modello del sostituto d'imposta e degli intermediari i dati relativi all'operazione di cessione nonché al soggetto cedente”. In tali ipotesi, l’Agenzia ritiene, dunque, che anche se la ritenuta non è stata applicata, la Sgr o l'intermediario collocatore deve indicare nella sezione I del quadro SL del Modello 770, i dati del beneficiario e la denominazione del fondo, mentre nessun valore dovrà essere inserito nei campi 14, 15 e 16 dei righi da SL4 a SL7.

Per quanto riguarda, invece, i proventi corrisposti a soggetti non residenti, l'articolo 10, comma 2, del Dlgs n. 461/1997 prevede che “i soggetti di cui al comma 1, comunicano, altresì, i redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti”.
In generale, prosegue l’Agenzia, ai fini della comunicazione di tali redditi deve essere compilato il quadro SF del Modello 770, nel quale oltre ai dati identificativi del soggetto non residente deve essere indicato: nel punto 13, il codice T che identifica i proventi derivanti dalla partecipazione a Oicr istituiti in Italia, diversi dagli Oicr immobiliari, e a fondi lussemburghesi storici realizzati da soggetti non residenti attraverso la distribuzione periodica, il rimborso, la cessione o la liquidazione delle quote o azioni. Nel punto 14, l'ammontare lordo dei proventi. Al riguardo, l’Agenzia precisa che nella descrizione del codice T è espressamente chiarito che “in caso di cessione delle quote dell'Oicr senza l'intervento dei sostituti d'imposta il quadro deve essere compilato dalla Sgr che interviene nell'annotazione del trasferimento delle quote nel registro dei partecipanti secondo le modalità di cui all'articolo 2022 del codice civile, come precisato nella risoluzione n. 101/E del 2014”.

Inoltre, viene precisato che se nel punto 13 è stato indicato “il codice T, nel punto 14 non deve essere riportato l'ammontare lordo corrisposto, nel caso in cui la cessione delle quote dell'Oicr avvenga senza l'intervento dei sostituti d'imposta e la Sgr, che interviene solo nell'annotazione del trasferimento nel registro dei partecipanti, non dispone dei dati relativi all'operazione”.

L’Agenzia, infine, ritiene che in caso di mancata indicazione dei dati in oggetto si debba applicare il regime sanzionatorio (articolo 8, comma 3, del Dlgs n. 471/1997) con la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/1997).

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