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Normativa e prassi

Il socio può entrare nei “minimi” se la sua quota dà reddito agrario

L’esclusione dal regime non opera, nel rispetto di determinate condizioni, anche riguardo alle attività connesse

L’ipotesi di esclusione dal regime dei contribuenti minimi prevista dall’articolo 1, comma 99, lettera d) della legge 244/2007 – ovvero, la contestuale partecipazione in società di persone o associazioni (articolo 5 del Tuir) o a società a responsabilità limitata (articolo 116 del Tuir) – non opera qualora il reddito di partecipazione sia un reddito diverso da quello d’impresa o di lavoro autonomo.
È, in sintesi, quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 27/E del 7 marzo.

Il principio enunciato nel documento di prassi è stato formulato in occasione della risposta a un’istanza di interpello concernente il caso di un contribuente, lavoratore dipendente e socio al 50% in una società semplice, che chiede di potersi avvalere del regime dei contribuenti minimi con riferimento all’attività di consulenza gestionale e amministrativa che si accinge a intraprendere.
Nel caso in questione, la società semplice svolge attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile e attività connesse, nei limiti dell’articolo 32 del Tuir. Conseguentemente, il reddito imputato per trasparenza ai soci si qualifica come reddito fondiario (nella specie, agrario) e non d’impresa.

Il regime dei “minimi” è stato introdotto con la legge finanziaria per il 2008 al fine di semplificare e snellire gli adempimenti fiscali per quei soggetti la cui attività d’impresa, artistica o professionale sia riconducibile, in base ai requisiti definiti dalla legge, alla nozione di “attività minima”.
Infatti, i contribuenti che aderiscono a tale regime non sono tenuti a versare l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali e l’Irap, bensì solo un’imposta sostitutiva del 20% sul reddito, calcolato secondo le modalità indicate dal legislatore nella stessa legge finanziaria.
I contribuenti minimi sono, inoltre, esonerati dall’applicazione degli studi di settore e dagli adempimenti Iva (salvo alcune eccezioni, quali, ad esempio, la certificazione dei corrispettivi e l’applicazione, ove previsto, dell’inversione contabile), dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili e dall’invio degli elenchi clienti e fornitori.

In linea generale, ai sensi dell’articolo 1, comma 99, lettera d), della legge finanziaria per il 2008, non rientrano nel regime fiscale agevolato coloro che, pur esercitando attività d’impresa, artistica o professionale in forma individuale, partecipano, nel contempo, a società di persone, ad associazioni professionali, o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, che hanno optato per la trasparenza fiscale.
La ragione di tale esclusione – evidenziata dall’Amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 146/2009 – è quella di evitare che redditi appartenenti alla medesima categoria, d’impresa o di lavoro autonomo, conseguiti nello stesso periodo, siano assoggettati a due diversi regimi di tassazione: in parte mediante modalità ordinarie e in parte con imposta sostitutiva del 20 per cento.

Partendo da tale presupposto – e superando il tenore letterale della norma – la risoluzione precisa che la partecipazione societaria non sempre preclude l’accesso al regime dei contribuenti minimi, in relazione all’attività professionale svolta in forma individuale. Invero, la ratio legis risulta rispettata qualora il reddito imputato per trasparenza al socio sia un reddito diverso da quello d’impresa o di lavoro autonomo. In tale ipotesi, infatti, “la partecipazione societaria non dà luogo ad un diverso trattamento di redditi della stessa natura che, attraverso la previsione di cui all’art. 1, comma 99, lettera d), si è inteso scongiurare”, e, pertanto, non costituisce ostacolo per l’accesso al regime dei “minimi”.

La risposta fornita, si allinea alle conclusioni contenute nella circolare n. 7/2008, relative all’esclusione dal regime in questione, prevista per quei contribuenti che si avvalgono di modalità speciali di determinazione dell’Iva.
In particolare, in tale sede l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che i produttori agricoli, qualora esercitino l’attività nei limiti dell’articolo 32 del Tuir, ancorché assoggettati, per quanto riguarda l’Iva, al regime speciale di cui agli articoli 34 e 34-bis, possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi con riguardo alle altre attività d’impresa, arte e professioni eventualmente svolte.
In tal caso, l’Amministrazione finanziaria ha subordinato l’applicabilità del regime in argomento alla condizione che l’attività agricola sia produttiva, agli effetti dell’Irpef, di redditi fondiari e non d’impresa.

Pertanto, è evidente che la soluzione adottata con la risoluzione odierna è coerente con la logica che ha ispirato l’Amministrazione finanziaria nella scelta operata con la richiamata circolare del 2008, ed è volta, altresì, a evitare una disparità di trattamento tra coloro che intendono accedere al regime dei minimi e che, nel contempo, svolgono la medesima attività agricola – produttiva di reddito agrario – in forma collettiva anziché individuale.

Infine, l’Agenzia si è soffermata su un ulteriore aspetto del caso in questione, la società semplice, infatti, oltre alle attività agricole, svolge anche attività connesse, tra cui la cessione di energia fotovoltaica. A tale proposito, ha rinviato a quanto detto con la circolare n. 32/2009.
In particolare, ha ricordato che, sebbene la Finanziaria per il 2006 abbia qualificato la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, effettuate dagli imprenditori agricoli, come attività connesse (ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile) e produttive di reddito agrario, ai fini fiscali, affinché tali attività siano soggette alla tassazione su base catastale è necessario che si verifichino determinate condizioni:
  • la prevalenza, ossia che le fonti di produzione dell’energia provengano prevalentemente dal fondo, nel caso in cui la produzione di energia derivi da fonti rinnovabili agroforestali
  • la connessione con l’attività agricola, qualora la produzione di energia derivi da fonte fotovoltaica.

Pertanto, conclude il documento di prassi, “soltanto ove le suddette condizioni risultino rispettate, la partecipazione dell’istante nella società semplice in argomento, per la quale il reddito prodotto dall’attività agricola e dalle attività connesse sia qualificabile come reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 917 del 1986, non costituirà ostacolo all’applicazione del regime dei contribuenti minimi all’ulteriore attività di lavoro autonomo che si intende esercitare”.
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