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Normativa e prassi

Solo il destinatario può detrarre l’Iva
assolta all’importazione in dogana

L’unico contribuente legittimato a recuperare l’imposta sul valore aggiunto è l’effettivo acquirente finale delle merci impiegate nell'esercizio della propria attività

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Soltanto l’effettivo destinatario della merce può detrarre l’Iva assolta in dogana dallo spedizioniere, considerato che la vendita ha luogo direttamente tra una ditta svizzera e una società italiana. Il debitore d’imposta è, infatti, l’acquirente risultante dalla fattura estera ed è lui anche l’unico soggetto legittimato a recuperare l’imposta versata al momento dell’importazione. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 4/2020.
 
A porre il quesito è una ditta Svizzera di commercio all’ingrosso che vendeva merce in Italia tramite il proprio rappresentante fiscale nel nostro Paese. Nel dettaglio, la società acquistava materiale ferroso all’estero che poi esportava in Italia attraverso il rappresentante fiscale italiano. La merce veniva venduta e fatturata a quest’ultimo, che provvedeva allo sdoganamento e al pagamento dell’Iva all’importazione e, poi, alla vendita e alla fatturazione del materiale al cliente finale. Trattandosi di operazioni esenti, l’imposta veniva poi rimborsata al rappresentante fiscale.
Non a caso, fin qui è stato utilizzato l’imperfetto. Il dubbio oggetto dell’interpello deriva, infatti, dal nuovo meccanismo di vendita adottato dalla ditta a seguito dell’emanazione del Regolamento Ue n. 670/2016. Secondo il nuovo iter, la società svizzera vende direttamente la merce al cliente italiano avvalendosi di uno spedizioniere, che svolge le operazioni di sdoganamento e di assolvimento dell’Iva all’importazione, mentre un trasportatore si occupa della consegna. I diritti doganali, che nel caso in esame riguardano solo l’Iva, da quanto risulta dalla documentazione presentata, sono successivamente addebitati all’istante rappresentante fiscale.
Descritto il nuovo meccanismo, nell’interpello si chiede quale sia la corretta procedura da seguire per recuperare l’imposta, considerato che l’esportatrice non ha una stabile organizzazione in Italia e non ha identificazione diretta.
 
L’analisi della disciplina condotta dall’Agenzia chiarisce ogni dubbio.
In particolare, la risposta, partendo dall’esame del Testo unico delle leggi doganali, in base al quale il versamento dell’Iva è eseguito in dogana dal proprietario della merce o da colui tramite il quale si effettua l’importazione (lo spedizioniere), evidenzia che il debitore d’imposta, come ha chiarito la risoluzione n. 431354/1990, è sempre l’effettivo proprietario della merce e non l’intermediario che agisce come rappresentante indiretto obbligato al pagamento dei diritti doganali (nel nostro caso lo spedizioniere). Tale interpretazione pone le radici nell’articolo 19 del Dpr n. 633/1972 dalla cui lettura emerge che il termine “contribuente” non può che riferirsi all’effettivo destinatario della merce, come risulta dalla fattura estera di acquisto ed è questo l’unico soggetto autorizzato, quindi, ad applicare la detrazione d’imposta, versata dal mandatario senza rappresentanza (spedizioniere). In continuità con tale documento di prassi, l’Agenzia ricorda la sentenza n. 2570/2019 con la quale la corte di Cassazione chiarisce che “è obbligato al pagamento dei tributi e diritti doganali evasi anche l’effettivo proprietario della merce, ossia il soggetto in nome o per conto del quale sia stata effettuata l'operazione di importazione, e non soltanto colui che abbia materialmente presentato la merce in dogana rendendo la relativa dichiarazione”.
In linea generale, quindi, l'unico soggetto legittimato a recuperare l’Iva assolta al momento dell'importazione è il destinatario finale della merce, il quale, una volta annotata la bolletta doganale nel registro degli acquisti, potrà detrarre l’imposta assolta.
Anche nel caso dell’interpello, considerato che la ditta svizzera vende ormai direttamente il materiale ferroso alla società italiana, il debitore, ai fini Iva, è l’acquirente italiano dal quale lo spedizioniere avrebbe dovuto recuperare l’imposta assolta in dogana.
Corretto, invece, il procedimento precedentemente adottato, quando, in sintesi, la società italiana acquistava la merce dal rappresentante fiscale italiano, che risultando a sua volta primo acquirente della merce poteva richiedere il rimborso dell’imposta versata in dogana.

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