Come fa una fiduciaria a stabilire se la partecipazione non quotata sul mercato è qualificata o meno nel caso in cui è detenuta da persona fisica, al di fuori dell'attività d'impresa, in parte a pieno titolo e per il resto in nuda proprietà? L'Agenzia nella risoluzione n. 332/E ripercorre l'iter da compiere per stabilirlo, spiegando che, in primis, per considerare una partecipazione qualificata è sufficiente il superamento di uno dei due limiti percentuali fissati dal Tuir: il 20% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria e il 25% del capitale o patrimonio. Solo una volta verificata la natura non qualificata della partecipazione, infatti, la fiduciante può optare per il regime del risparmio amministrato. Nel dettaglio, la società fiduciaria ritiene di dover compiere due passaggi per poter definire la natura della partecipazione e, di conseguenza, accordare o meno il passaggio della fiduciante al meccanismo del risparmio amministrato.
In primis, bisogna controllare che il numero delle azioni con diritto di voto, possedute in piena proprietà, non superi il 20% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.
In secondo luogo, la fiduciaria, una volta appurato che il primo tetto non viene superato, deve vagliare la percentuale di partecipazione al capitale (o al patrimonio) e verificare che non valichi la soglia del 25%.
L'Agenzia è d'accordo con la soluzione prospettata. Tenuto conto che nel caso in oggetto il fiduciante detiene sia partecipazioni a pieno titolo che in nuda proprietà, e relativamente a queste ultime non gli spetta diritto di voto in assemblea, per calcolare la percentuale dei diritti di voto bisogna prendere in considerazione solo la quota detenuta a titolo di piena proprietà.
Nel dettaglio, la partecipazione posseduta è pari al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea. Quindi il tetto non viene superato e la prima condizione per "qualificare" la partecipazione non è soddisfatta. A questo punto resta da valutare se la fiduciante valica o meno il secondo limite percentuale. Le Entrate chiariscono che, per verificare la percentuale di partecipazione al capitale della società, occorre aggiungere al valore del 20% di partecipazione al capitale la percentuale di partecipazione a titolo di nuda proprietà, secondo le regole di calcolo dettate dal Tuir. Considerando che nel caso in esame questo valore è pari all'1,15% del capitale della società, ne deriva che la partecipazione detenuta dal fiduciante non arriva alla soglia del 25% per cui non è soddisfatta neanche la seconda condizione e non si configura come qualificata. Una volta appurata la natura non qualificata della partecipazione, il fiduciante può optare per il regime di risparmio amministrato.
Ultime battute della risoluzione per precisare che è sufficiente superare anche soltanto una delle percentuali in oggetto per far decadere gli effetti dell'opzione. L'eventuale sorpasso della soglia va comunicato entro quindici giorni agli intermediari incaricati.