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Normativa e prassi

Somme erogate dalla PA e Iva:
conta la natura della prestazione

Scontano l’imposta se costituiscono “corrispettivi” a fronte di un’obbligazione. Ne sono escluse, invece, se qualificate “contributi”, cioè mere movimentazioni di denaro

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Con la circolare n. 34/E del 21 novembre, l’Agenzia fornisce i criteri per il corretto trattamento tributario, sia ai fini Iva sia ai fini delle norme di contabilità pubblica, delle somme erogate a vario titolo dalle Amministrazioni ad altri soggetti pubblici o privati.
Per stabilire se si tratta di “corrispettivi” per prestazioni di servizi o cessioni di beni, ai quali si applica l’Iva, oppure di semplici “contributi”, esclusi dall’imposta. interviene in primis la norma, poi i criteri sussidiari.
 
In linea generale, il documento di prassi chiarisce che le erogazioni sono rilevanti ai fini Iva in presenza di un rapporto contrattuale, mentre non lo sono in assenza di una controprestazione da parte del beneficiario. In sostanza, sono gli interessi delle parti a stabilire se l’erogazione costituisce un compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto, da assoggettare a Iva, o si configura come mera assegnazione di denaro.
 
“Contributi” individuati dalla norma
La circolare sottolinea che è la norma, in primo luogo, a qualificare la natura delle erogazioni.
Ad esempio, siamo in presenza di contributi pubblici, non rilevanti ai fini Iva, quando la disposizione legislativa individua i beneficiari delle somme, prevedendo in loro favore aiuti o agevolazioni, come i destinatari del 5 o dell’8 per mille dell’Irpef.
E ancora, quando l’Amministrazione agisce in base all’articolo 12 della legge 241/1990 (provvedimenti attributivi di vantaggi economici), l’erogazione di contributi pubblici (concessione di sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari, eccetera) è subordinata alla predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità a cui le Pa procedenti devono attenersi, a garanzia di trasparenza e imparzialità.
L’erogazione di somme, inoltre, può essere definita a livello comunitario e attuata in Italia  attraverso bandi o delibere di organi pubblici (ad esempio, il Cipe). Anche in questo caso non siamo in presenza di corrispettivi contrattuali, ma di semplici contributi dello Stato.
Infine, le somme erogate dai soci in base alle norme del codice civile, quali apporti di capitale, non vanno inquadrate come corrispettivi di prestazioni di servizi, ma nell’ambito del rapporto associativo privo di controprestazioni.
 
“Corrispettivi” individuati dalla norma
Le somme erogate dalla Pa assumono natura di corrispettivi – e non di contributi – in presenza di un contratto, in base al quale un soggetto percepisce dei soldi dall’Amministrazione a fronte dell’esecuzione di una prestazione di servizi. Questa regola vale sia nel caso in cui l’accordo è stipulato in base al codice dei contratti pubblici sia se è concluso in deroga a quelle norme (ad esempio, contratti riguardanti la sicurezza nazionale).
 
Criteri sussidiari
Se le norme non consentono di qualificare puntualmente le erogazioni, la natura giuridica delle somme erogate dalla Pa potrà essere individuata, caso per caso, attraverso l’applicazione gerarchica di alcuni criteri suppletivi.
In particolare:
  • vantaggio diretto per l’Amministrazione. Nel caso in cui la Pa acquisisca la proprietà di un bene o comunque si avvalga dei risultati derivanti dalla prestazione ricevuta, si configura necessariamente l’esistenza di uno schema contrattuale, con conseguente applicazione dell’Iva. Tuttavia, l’assenza di un vantaggio diretto per l’amministrazione erogante non esclude automaticamente che le somme abbiano natura di controprestazione; in tale caso, per riscontrare l’eventuale sussistenza di un rapporto contrattuale, vanno valutati, in sequenza, i successivi due criteri
  • clausola risolutiva espressa. Questo tipo di condizione, così come la previsione di risarcimento del danno per inadempimento, è un elemento inequivocabile della presenza di un rapporto contrattuale che, dunque, comporta applicazione dell’Iva
criterio residuale. L’assenza di clausole risolutive o di penalità per inadempimento non basta, di per sé, a provare che non si tratta di corrispettivo, soprattutto laddove potrebbe concretizzarsi una responsabilità contrattuale in caso di inadempimento relativamente all’attività finanziata. In questo caso, si dovrà concludere “in via residuale”, che necessariamente l’erogazione si inquadra in un rapporto contrattuale e, pertanto, costituisce corrispettivo, con il conseguente assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto.
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