Sono esenti da imposizione le somme erogate da Stati esteri o enti internazionali ai cittadini italiani per il riconoscimento in ambito internazionale di particolari meriti raggiunti in campo letterario, artistico, scientifico o sociale, in deroga alla generale tassazione dei premi prevista dall’articolo 69, comma 1, del Tuir. Con il principio di diritto n. 4 del 23 dicembre 2022 l’Agenzia si pronuncia sul tema della tassazione dei riconoscimenti internazionali a cittadini italiani.
Va ricordato che il Tuir considera i premi attribuiti in qualità di riconoscimento come “redditi diversi” (articolo 67, comma 1 lettera d) non deducibili (articolo 69, comma 1). A questo principio generale l’articolo 34-bis del Dpr n. 601/1973 ha previsto una deroga stabilendo che i “premi corrisposti a cittadini italiani da Stati Esteri o enti internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche”.
Di conseguenza, il principio di diritto in esame chiarisce che le somme erogate da Stati esteri o enti internazionali a favore di cittadini italiani, come riconoscimenti per particolari meriti, non sono soggette a tassazione.
Somme premio di Stati esteri,
non hanno rilevanza reddituale
Fanno parte del regime di esenzione dei riconoscimenti corrisposti in ambito internazionale ai cittadini italiani che si sono distinti in vari ambiti per talenti particolari
