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Normativa e prassi

“Somministrazione” di carburante,
detraibile l’Iva sull’acquisto

Nel caso in esame, il combustibile non entra nella disponibilità della società istante per essere usato ma è rivenduto in esecuzione del contratto di commissione alla vendita con la compagnia petrolifera

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L’Iva sulle operazioni di acquisto del carburante, in esecuzione del contratto di commissione alla vendita che l’istante ha stipulato con la compagnia petrolifera committente, può essere portata in detrazione in quanto non è ravvisabile il consumo del bene che farebbe scattare l’applicazione dell’imposta.
Con la risposta n. 172 del 15 marzo 2021, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti a una società che chiede se è possibile detrarre l’Iva addebitata dalla compagnia petrolifera per il passaggio dei carburanti che la stessa istante somministra al cliente finale (in nome proprio e per conto della compagnia petrolifera) e quale è la corretta determinazione della base imponibile del servizio dal lei fornito al cliente finale.

La società istante fa sapere che oltre alla consueta attività di gestione dell’ingresso in autostrada senza lo stop al casello, intende espletare anche l'attività di vendita (per conto delle compagnie petrolifere) di carburanti ai propri clienti. Tale attività sarebbe eseguita sulla base di un rapporto di mandato senza rappresentanza affidatole dalle compagnie petrolifere o dalle società che gestiscono reti di distribuzione di carburante, attraverso il quale la società provvederà a somministrare ai clienti finali i carburanti per conto delle predette compagnie.

L’Agenzia ritiene che, in relazione all’attività di somministrazione di carburante di proprietà delle compagnie petrolifere che la società istante intende intraprendere, la società istante, commissionario per la vendita del carburante di proprietà della compagnia petrolifera/committente, per le sole operazioni di acquisto del carburante, in esecuzione del contratto di commissione alla vendita che ha stipulato con la compagnia petrolifera, non debba subire l'onere dell'indetraibilità (articolo 19-bis1, comma 1, lettera d), del Dpr n. 633/1972), in quanto in base ai fatti rappresentati nell’interpello, non è diretta consumatrice del carburante.
La ratio della misura sull’indetraibilità oggettiva prevista dall'articolo 19-bis1 del decreto Iva va ravvisata nell'esigenza di evitare indebite detrazioni di imposta nei casi in cui i beni e i servizi acquistati siano suscettibili di essere utilizzati sia nell'attività d'impresa sia per finalità estranee a tale attività.

Nel caso in esame il carburante non entra nella disponibilità della società medesima per essere da questa usato ma è rivenduto in osservanza del contratto di commissione alla vendita stipulato con la compagnia petrolifera. Ciò è confermato anche dal fatto che le modalità di rifornimento descritte prevedono l'acquisto del carburante da parte dell’istante soltanto in conseguenza dell'effettiva somministrazione dello stesso ai clienti finali e contestualmente a tale somministrazione.

Per evitare un doppio aggravio impositivo, in conclusione, l’Agenzia ritiene che la società istante intermediaria possa detrarre l'imposta pagata in relazione all'acquisto del carburante dalla compagnia petrolifera committente, destinato a essere somministrato ai clienti finali che saranno gli effettivi utilizzatori del bene.

Riguardo all’altro quesito, relativo alla determinazione della base imponibile del servizio effettuato dall’istante al cliente finale, cioè della somministrazione del carburante presso gli impianti di distribuzione delle compagnie petrolifere, l’Agenzia ritiene che questa sia costituita dall'intero ammontare dell'imponibile relativo al prezzo del carburante indicato dall'impianto di distribuzione.

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