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Normativa e prassi

Sono di rappresentanza le spese
per ospitare i vip al festival

Attori, studenti, agenti, giornalisti ed esperti di cinema, rappresentano parte integrante della manifestazione e non svolgono alcun ruolo finalizzato alla diffusione mediatica

I costi di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenuti dall’associazione che organizza il festival cinematografico per ospitare personalità del settore costituiscono spese di rappresentanza e non di pubblicità e, di conseguenza, non sono interamente deducibili né detraibili ai fini Iva.
È quanto afferma l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 22/2019.
 
Il chiarimento è richiesto da un’associazione culturale che, tra le altre attività (di natura commerciale e non), organizza un festival di cinema popolare per il quale riceve anche contributi pubblici a parziale copertura delle spese sostenute. La manifestazione, oltre alla proiezione di film, prevede alcuni spettacoli correlati, con ingresso a pagamento e il mercato cinematografico “Focus”, dedicato agli addetti al settore, anch’esso con quote di partecipazione a pagamento.
L’associazione, nel 2018, nell’ambito della rassegna cinematografica ha sostenuto spese di ospitalità per la partecipazione di alcune personalità del settore invitate con lo scopo di raggiungere obiettivi pubblicitari e di incremento dei ricavi di vendita.
In particolare, hanno partecipato all’evento:

a. vip e testimonial che hanno presentato in sala i film e partecipato agli incontri
b. giornalisti, docenti e studenti di materie cinematografiche e umanistiche che operano a vario titolo nel settore della comunicazione (stampa e web)
c. esperti di cinema, produttori o distributori, che hanno partecipato alle tavole rotonde di discussione “Focus”. Appartengono a questa categoria i buyers, ossia gli esperti che partecipano in qualità di potenziali acquirenti di film, e i sales agents, cioè gli agenti titolari di diritti di sfruttamento delle opere cinematografiche internazionali
d. collaboratori che durante il corso dell’anno operano all’estero, partecipando alla selezione dei film in concorso, mentre nel corso del festival sono presenti per dare un contributo attivo all’organizzazione della manifestazione.
 
Le spese di ospitalità si riferiscono ai costi di vitto e alloggio, viaggio e trasporto, sostenuti nel periodo del festival. L’associazione rileva che gli ospiti sono essi stessi potenziali clienti, perché possono acquistare libri e dvd dedicati presso il bookstore, oltre a spazi pubblicitari, diritti di film acquistati dall’associazione e film distribuiti dalla società di cui essa stessa è socio al 50%. Inoltre, gli ospiti sono generatori diretti di ricavi, in quanto le spese rendicontate per ospitalità generano ricavi da contributi pubblici.
La partecipazione degli ospiti, sostiene l’istante, non può essere considerata del tutto gratuita, in quanto agli invitati è chiesto, ad esempio, di presentare film o scrivere una recensione.
Descritte situazione e attività svolta, l’associazione chiede se le spese di ospitalità per l’edizione 2018 della manifestazione cinematografica siano interamente deducibili ai fini delle imposte dirette e se l’Iva sia detraibile nelle liquidazioni in cui sono registrate le fatture, in quanto totalmente inerenti alla produzione dei ricavi.
Per l’istante, i costi di vitto, alloggio, viaggio e trasporto in argomento sono qualificabili come spese di pubblicità volte ad aumentare la presenza di pubblico e, quindi, degli incassi.
 
La rappresentanza non va confusa con la pubblicità
Molto articolata la risposta dell’Agenzia che, in prima battuta, anticipa l’esito delle argomentazioni, affermando che le spese descritte nell’interpello non possono essere considerate di pubblicità.
 
Innanzitutto, è utile ricordare che, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 13-bis, comma 2, lettera c), numero 1), del Dl 244/2016, la possibilità di capitalizzare le spese di pubblicità e dedurre le relative somme in un periodo massimo di cinque esercizi è stata sostituita dalla regola di deducibilità integrale nell’esercizio di sostenimento.
Per quanto riguarda, poi, l’esatto inquadramento del concetto generale di “pubblicità”, la risposta rimanda a due documenti di prassi, la circolare 34/2009 (vedi “Party aziendali con soli dipendenti? Non sono spese di rappresentanza”), e la risoluzione Mef 148/1998.
In breve, dai due documenti si evince che presupposto delle spese qualificabili come di pubblicità è un contratto a prestazioni corrispettive: in pratica, il prestatore riceve compensi per portare a conoscenza del consumatore il prodotto dell’impresa con lo scopo di stimolarne quanto più la domanda sul mercato.
 
A definire le spese di “rappresentanza” è, invece, l’articolo 1, comma 1, del Dm 19 novembre 2008 che, tra l’altro, tiene fuori da tale categoria le spese di ospitalità nell’ipotesi in cui siano sostenute per ospitare clienti, attuali o potenziali, in occasioni specifiche, all’interno di contesti commerciali ben definiti, come fiere, mostre, esposizioni e altre manifestazioni similari. In tal caso, i costi di viaggio, vitto e alloggio sono interamente deducibili e non in misura percentuale in relazione all’ammontare dei ricavi della gestione ordinaria (come avviene di norma), perché rilevanti ai fini degli incassi tipici dell’impresa. I clienti attuali e potenziali, cui fa riferimento la norma, sono, in sintesi, i possibili consumatori cui è diretta l’attività tipica dell’impresa produttrice.
 
Ciò premesso, l’Agenzia afferma che le categoria di ospiti appartenenti ai gruppi “a” e “b” (attori, giornalisti, testimonial, studenti, eccetera) rappresentano categorie di rilevanza strettamente connessa allo svolgimento del festival e non alla sua diffusione mediatica; quindi, le spese sostenute per la loro partecipazione non possono essere considerate di pubblicità né, dai documenti esibiti, risultano obblighi di prestazioni di tali personalità.
Per quanto riguarda gli ospiti della categoria “d”, il loro contributo non prevede la sponsorizzazione dell’evento, bensì attività di natura intellettuale a supporto della logistica e dell’organizzazione di ciascuna edizione della manifestazione cinematografica.
 
In definitiva, per l’Agenzia:

  • le spese di vitto sostenute per tutti i partecipanti sono qualificabili come di rappresentanza perché sostenute indistintamente sia per i clienti che per gli altri destinatari
  • stessa soluzione per le altre spese di ospitalità riguardanti i primi due gruppi. 

Le spese non sono interamente deducibili, precisa la risposta, perché i destinatari dei servizi non possono essere considerati clienti né potenziali né attuali, come invece richiede il Dm 19 novembre 2008 sopra richiamato a proposito della definizione della nozione di “rappresentanza”. In definitiva, gli ospiti non rappresentano potenziali clienti ma piuttosto promotori del festival.
 
All’interno della categoria “c”, invece, sono interamente deducibili i costi relativi ai buyer, nella loro veste di potenziali acquirenti di film all’interno della sezione appositamente dedicata nell’ambito dell’evento. No all’agevolazione, invece, per i sales agents, presenti all’interno dello stesso gruppo, perché anch’essi non qualificabili come potenziali clienti.
 
Per quanto riguarda i consulenti esteri, l’Agenzia afferma che, da quanto risulta dall’interpello, questi ricevano corrispettivi anche in natura, come il viaggio aereo, oneri che formano la base imponibile Ires, secondo quanto disposto dagli articoli 83 e 109 del Tuir. 

Infine, in ambito Iva, i costi in argomento (con esclusione delle spese relative ai buyers da considerarsi di pubblicità) non sono detraibili in quanto spese di rappresentanza, come stabilito dall’articolo 19-bis1, comma 1, lettera h, Dpr 633/1972.

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