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Normativa e prassi

Il “sostegno” a fondo perduto
non è da intralcio per il forfettario

L’Agenzia delle entrate torna ad affermare la neutralità del contributo, che ha esclusivamente la finalità di compensare i gravi effetti economici causati dalla pandemia

Pezzi di un puzzle

Il lavoratore autonomo in regime forfettario, potenzialmente beneficiario del contributo a fondo perduto del decreto “Sostegni” (articolo 1, Dl n. 41/2021), non rischia di uscire dal regime fiscale agevolato in caso di fruizione del sussidio e di sforamento della soglia massima di 65mila euro, fissata per permanervi. È scritto nello stesso Dl “Sostegni” (articolo 1, comma 7) e precisato in un documento di prassi, la circolare n. 5/2021.

Con la risposta n. 443 del 24 giugno 2021, l’Agenzia delle entrate torna ad affermare la neutralità del contributo in argomento che, come i precedenti, mantiene la finalità, attribuita fin dall’origine dal legislatore, di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della pandemia che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo.
Ed per questo che il richiamato comma 7 prevede che “il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.

Sempre per tale motivo, con la circolare n. 5/2021, riguardo ai contribuenti forfettari, l’amministrazione ha ammesso a chiare lettere che i contributi a fondo perduto, come il Cfp “Sostegni”, vista l’eccezionalità delle misure, non rilevano ai fini della soglia massima prevista dall’articolo 1, comma 54, legge n. 190/2014, il quale appunto dispone che “i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente [...] hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000”.

Va da sé che il contribuente istante, nell’ipotesi di fruizione del contributo, non dovrà includerlo nel calcolo del limite di 65mila euro per la fruizione del regime forfettario.

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