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Normativa e prassi

Sostitutiva su premi produttività: in regola entro il 16 dicembre

Differito il termine per il versamento, senza sanzioni, inizialmente previsto entro il 1° agosto

I sostituti d’imposta che hanno attuato, nei mesi di gennaio e febbraio, la detassazione su voci variabili della retribuzione, in assenza di accordi o contratti collettivi di secondo livello, hanno più tempo a disposizione per rimediare, senza applicazione di sanzioni, alla non corretta applicazione della imposta sostitutiva.
Lo prevede la circolare 36/E del 28 luglio che differisce dal 1° agosto al 16 dicembre il termine per il versamento dell’importo dovuto, in considerazione delle difficoltà manifestate da parte degli stessi sostituti.
 
L’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sulle somme legate alla produttività e all’efficienza organizzativa aziendale nel settore privato, introdotta sperimentalmente nel 2008 e successivamente prorogata per il 2009 e per il 2010, è stata estesa al 2011 dall’articolo 53 del Dl 78/2010 e dall’articolo 1, comma 47, della legge 220/2010.
 
L’Agenzia delle Entrate e il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la circolare congiunta 19/E del 10 maggio 2011, in seguito alle problematiche emerse sulla corretta applicazione della detassazione degli emolumenti legati alla produttività aziendale, hanno provveduto a fornire ai sostituti i necessari chiarimenti.
La circolare ha precisato che ai sostituti d’imposta, che nei mesi di gennaio e febbraio hanno applicato l’agevolazione fiscale su voci variabili della retribuzione - pur in assenza di accordi o contatti collettivi di lavoro di II livello - adottando lo stesso comportamento tenuto negli anni precedenti, non vengono irrogate sanzioni nel rispetto di quanto sancito dallo Statuto del contribuente (articolo 10, comma 3, legge 212/2000).
Unica condizione per non pagare le sanzioni era che i sostituti effettuassero il versamento della differenza, maggiorata degli interessi, tra la sostitutiva già pagata e l’importo delle effettive ritenute ordinarie entro il 1° agosto.
 
Con la circolare odierna, l’Agenzia delle Entrate, in accordo con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, “tende la mano” ai sostituti d’imposta, che hanno incontrato difficoltà applicative, differendo i termini di scadenza dell’adempimento, anche per eventuali rapporti di lavoro cessati nel frattempo, dal 1° agosto al 16 dicembre 2011.
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