Il regime tributario, previsto dagli articoli 15 e seguenti del Dpr 601/1973, si applica anche nel caso in cui il cessionario di un credito, derivante da un finanziamento soggetto a imposta sostitutiva e del trasferimento della relativa garanzia ipotecaria, sia un soggetto diverso da un’azienda o istituto di credito.
Questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione 17/E del 16 febbraio 2018.
Nell’istanza di interpello proposta all’Agenzia delle entrate, è stato chiesto di conoscere se la cessione, a titolo oneroso, da parte di una banca a una società, di un credito derivante da un precedente finanziamento a medio termine, garantito da ipoteca e assoggettato a imposta sostitutiva, rientrasse nel regime sostitutivo di cui agli articoli 15 e seguenti del Dpr 601/1973.
In particolare, se la qualifica di azienda e istituto di credito debba essere rivestita solo dal cedente, ovvero anche dal cessionario del credito.
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha rammentato quanto disposto dall’articolo 15 del citato Dpr 601, come modificato dall’articolo 22, comma 2, del Dl 91/2014, ovvero che “Le operazioni relative ai finanziamenti a medio o lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, … ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi effettuate da aziende e istituti di credito … sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative”.
Rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 15, dunque, oltre alle operazioni di finanziamento in senso stretto, anche altri atti inerenti al contratto di finanziamento, come le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti e le successive cessioni dei relativi contratti o crediti e delle relative garanzie.
Al riguardo, l’Agenzia osserva che, con le modifiche operate dal citato articolo 22 del Dl 91/2014, è stato ampliato l’ambito di applicazione del regime sostitutivo dell’imposta sui finanziamenti a medio e lungo termine. Infatti, precisa l’Agenzia, dalla lettura degli atti parlamentari si evince che, con la modifica all’articolo 15, oltre alle cessioni di credito stipulate in relazione ai finanziamenti che beneficiano del regime sostitutivo, anche le eventuali successive cessioni dei relativi crediti o contratti, unitamente ai trasferimenti delle garanzie a essi relativi, ricadono nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva.
In considerazione delle modifiche normative intervenute, l’Agenzia ha affermato che l’effetto sostitutivo derivante dall’applicazione dell’imposta sui finanziamenti opera, tra l’altro, con riferimento alle cessioni di credito derivanti da finanziamenti soggetti a imposta sostitutiva e ai trasferimenti di garanzia posti in essere dalle banche (nonché dagli altri soggetti ‘qualificati’ individuati dalle norme in argomento), a prescindere dalla natura del soggetto cessionario.
Conclude, infine, l’Agenzia, che l’articolo 15 non prevede quale condizione per l’applicabilità del regime sostitutivo particolari requisiti in capo al soggetto cessionario del credito e subentrante nella relativa garanzia.
Pertanto, anche l’atto di cessione del credito derivante da un finanziamento soggetto a imposta sostitutiva e di trasferimento della relativa garanzia ipotecaria, da una banca a favore di una società (diversa da aziende e istituti di credito), può beneficiare dell’effetto sostitutivo previsto dall’articolo 15.
La sostitutiva sul finanziamento
permane chiunque sia il cessionario
In tal caso, per l’applicabilità della disciplina agevolata non è richiesta la sussistenza di particolari requisiti in capo a chi rileva il credito e subentra nella relativa garanzia
