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Normativa e prassi

Spesa medica pagata dal figlio?
Il diritto alla detrazione non è perso

Basta assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente e il pagamento effettuato da un’altra persona, a nulla rilevando l’esecutore materiale del versamento

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Una contribuente che ha utilizzato il bancomat intestato al figlio per pagare una prestazione medica erogata nei suoi confronti presso una struttura sanitaria privata non in convenzione con il Ssn, per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, potrà comunque detrarsi la spesa se, come riferito dalla stessa istante, è l’intestataria della fattura relativa alla visita medica eseguita. Tale rispondenza, infatti, salva l’obbligo di tracciabilità ed evita la perdita del diritto alla detrazione. Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 484 del 19 ottobre 2020.

L’Agenzia ricorda le disposizioni in tema di tracciabilità dei pagamenti che condizionano la detraibilità del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir all'effettuazione del pagamento mediante versamento bancario o postale o tramite carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari e circolari o “altri sistemi di pagamento” (articolo 1, comma 679, della legge n. 160/2019).

Il successivo comma 680 prevede che tale limitazione non operi per le spese destinate all'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

L’Agenzia ritiene che, in linea con quanto già precisato con la risoluzione n. 108/2014, in materia di erogazioni liberali ai partiti politici, “altri sistemi di pagamento” siano quelli che garantiscano la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere i controlli all’Amministrazione finanziaria.

Sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale al Caf o al professionista abilitato e di conservazione, poi, il contribuente dimostra l'utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” tramite ricevuta cartacea dei pagamenti o, in mancanza, tramite l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte di chi ha percepito le somme o effettuato la prestazione di servizio.

Alla luce del quadro fornito, l’Agenzia ritiene che l’istante possa utilizzare il bancomat del figlio per pagare le spese mediche da lei fruite, per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, se vi è corrispondenza tra la prestazione e l’intestatario della fattura. Nel caso in esame, inoltre, come sostenuto dalla madre, la spesa effettiva è stata sostenuta proprio da lei, avendo provveduto a rimborsare in contanti le somme al figlio.

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