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Normativa e prassi

Spese per l’università straniera,
indetraibile il prestito d’onore

Le somme ottenute da uno Stato straniero per finanziare un corso di laurea, anche se poi restituite, non possono essere portate in detrazione in quanto non sono assimilabili a una tassa di iscrizione

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Il contribuente che ha chiesto un prestito allo Stato per finanziare il corso di laurea dei figli e che alla fine degli studi intende restituire l’importo non può usufruire della detrazione su tali spese, prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera e), del Tuir. Per una corretta qualificazione della spesa in esame, infatti, rileva la circostanza che i pagamenti, sostenuti per la restituzione del prestito, vanno a favore di un ente diverso dall'università. È la risposta dell’Agenzia all’interpello n. 302 del 23 luglio.

L’Agenzia non accoglie la soluzione prospettata dal contribuente che riteneva di poter detrarre in un'unica soluzione, nella denuncia dei redditi 2019 (riferita al 2018) e nella misura prevista dalla normativa le spese sostenute nel 2006 e nel 2018 per i corsi di laurea delle figlie della durata di tre anni.

Il documento di prassi, in primo luogo, ricorda le disposizioni sulla detraibilità delle spese universitarie, in base alle quali è ammesso in detrazione dall'imposta lorda un importo pari al 19% delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, presso università statali e non statali (articolo 15, comma 1, lettera e), del Tuir).
La detrazione è calcolata sull'intera spesa sostenuta se l'università è statale, mentre sull’importo indicato per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Miur se non è statale.

Il beneficio fiscale, come chiarito con la circolare n. 7/2018, spetta per le spese relative a:  

  • corsi di istruzione universitaria
  • corsi universitari di specializzazione
  • corsi di perfezionamento
  • master universitari
  • corsi di dottorato di ricerca
  • istituti tecnici superiori in quanto equiparati alle spese universitarie
  • nuovi corsi istituiti presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati.

Le spese che possono essere detratte riguardano le tasse di immatricolazione e d’iscrizione, le soprattasse per esami di profitto e laurea, la partecipazione ai test di ingresso eventualmente previsti dalla facoltà, se obbligatori per l’accesso al corso, la frequenza dei Tirocini formativi attivi (Tfa) per la formazione iniziale dei docenti (decreto del Miur n. 249 del 10 settembre 2010).

La detrazione, precisa inoltre l’Agenzia, spetta per le spese effettuate nell'anno d'imposta, anche se riferite a più anni accademici e se sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (articolo 15, comma 2 del Tuir).

L’Agenzia, nel fornire il parere sul caso prospettato, ritiene rilevante il fatto che si tratta della restituzione di un prestito precedentemente contratto e che, quindi, i relativi pagamenti vengono effettuati a favore di un ente diverso dall'Università.
In conclusione, la spesa non può essere assimilata a una tassa di iscrizione a un corso universitario e, di conseguenza, non è riconducibile tra quelle detraibili (articolo 15, comma 1, lettera e), del Tuir).

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