Spese sanitarie nella precompilata:
stesse regole, platea più ampia
Confermate le modalità di accesso ai dati che, a partire dall'anno d'imposta 2016, si estendono a quelli inviati dalle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi e non accreditate

Spese sanitarie 2016: anche dalle strutture non accreditate
Il provvedimento di oggi evidenzia che, a partire dall’anno di imposta 2016, il Sistema tessera sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’elaborazione della precompilata, i dati comunicati dalle strutture sanitarie accreditate con il Ssn, dai medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri e dalle strutture non accreditate.
Non cambiano le modalità di utilizzo dei dati
Il provvedimento ripropone le stesse regole stabilite con il provvedimento del 31 luglio 2015. Brevemente, restano invariati i dati resi disponibili dal Sistema tessera sanitaria (codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso, codice fiscale o partita Iva e denominazione di chi eroga la prestazione, data del documento), la tipologia di spesa (ticket, farmaci, acquisto o affitto di dispositivi medici, servizi sanitari erogati dalle farmacie, farmaci per uso veterinario, visite mediche generiche e specialistiche, prestazioni chirurgiche ricoveri ospedalieri, eccetera), l’accesso ai dati (l’Agenzia accederà ai dati delle spese sanitarie e dei rimborsi, tranne quelli per i quali il contribuente abbia inviato formale opposizione tramite l’apposito modulo), le modalità di consultazione da parte del contribuente dei dati aggregati e di quelli di dettaglio, disponibili sul sito delle Entrate.
Stesse istruzioni anche per l’opposizione a rendere disponibili i dati all’Agenzia: nel caso di scontrino parlante il diniego può essere esercitato non comunicando il codice fiscale, negli altri casi chiedendo esplicitamente al medico o alla struttura sanitaria di annotare l’opposizione nella fattura. E’ possibile esercitare l’opposizione per una singola voce dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento accedendo all’area autenticata del sito del “Sistema tessera nazionale”, così come è possibile opporsi ai dati aggregati comunicando all’Agenzia la tipologia di spesa da escludere e i propri dati. Invariate anche le modalità di comunicazione che potranno avvenire tramite Pec, utilizzando i numeri del Cam (848800444 da fisso, 0696668907 da cellulare, +390696668933 dall’estero), oppure consegnando il modello personalmente presso un ufficio territoriale dell’Agenzia.
Archivio dei dati
Altra novità, definita nel provvedimento, è la modalità di conservazione dei dati per finalità di controllo. Il comma 5-bis dell’articolo 3 del Dlgs 175/2014, prevede la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione tardiva o errata, mentre il successivo comma 5-ter stabilisce che le sanzioni non si applicano per i dati riguardanti il 2014 e per quelli relativi al primo anno di applicazione, ovvero il 2016. Il Sistema tessera sanitaria, considerata la disciplina sanzionatoria, dovrà registrare e conservare, in archivi distinti e separati, le spese sanitarie sostenute, per i successivi adempimenti connessi al mancato rispetto degli obblighi.