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Normativa e prassi

Spese per verifiche “post adottive”:
deducibili solo quando c’è l’intesa

Nella procedura internazionale, alcuni Paesi di origine richiedono, in applicazione di accordi bilaterali, l’elaborazione di relazioni periodiche anche dopo l’acquisizione dello status di genitore

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In linea generale, le spese relative agli incontri post adottivi, per la verifica del corretto inserimento del minore straniero nel nuovo contesto familiare e sociale, non sono deducibili. Il discorso cambia, però, se nella procedura di adozione internazionale i genitori “prescelti” hanno sottoscritto l’impegno a trasmettere report periodici sullo stato d’integrazione del bambino.
È, in estrema sintesi, il chiarimento fornito con la risoluzione n. 85/E del 9 ottobre 2019 dall’Agenzia delle entrate a un’associazione che si occupa di adozioni internazionali ed è tenuta a rilasciare la certificazione relativa alle spese sostenute dai genitori adottivi, ai fini della deducibilità delle stesse prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera l-bis) del Tuir.
L’associazione, in pratica, manifesta un dubbio interpretativo, in quanto con la risoluzione n. 77/E del 2004, l’amministrazione ha precisato che le spese in argomento non sono deducibili, mentre, con la circolare n. 7/E del 2018, pur richiamando il più datato documento di prassi, ha ricompreso tali oneri tra quelli deducibili.

Il dubbio è subito risolto: la precisazione del 2004 riguardava le ipotesi generali di costi per incontri successivi al provvedimento di adozione – emesso dall’autorità straniera o dal tribunale per i minorenni – paragonabili al generico dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, per il quale la legislazione tributaria riconosce la detrazione per carichi di famiglia.

Con la circolare n. 7/2018, invece, considerato che, nell’ambito della procedura di adozione internazionale, alcuni Paesi di origine dei minori richiedono – in base alla legislazione interna o in applicazione di accordi bilaterali o protocolli di intesa con lo Stato Italiano – l’elaborazione di relazioni periodiche sulle condizioni del minore adottato e sul suo livello di integrazione nella nuova famiglia, anche dopo l’acquisizione dello status di genitore e, per questo, gli enti autorizzati, come l’istante, acquisiscono dagli adottanti un’apposita dichiarazione che li impegna, per l’intero arco di tempo previsto dall’intesa con il Paese estero da cui proviene il bambino, a fornire agli enti stessi le notizie necessarie per predisporre tali relazioni, le relative spese diventano deducibili.
Il perché sta nel fatto che, in tali casi, le verifiche “post adottive” costituiscono adempimenti strettamente correlati alla procedura di adozione internazionale, per cui le spese sono ammesse alla deduzione al pari di ogni altra spesa documentata tesa alla medesima finalità.

L’Agenzia conclude sostenendo che “solo qualora sulla base dell’accordo stipulato con il Paese di origine del minore, i genitori adottivi siano tenuti a consentire le verifiche post adozione, le spese relative alle predette verifiche, in quanto adempimenti necessari per l'espletamento della procedura di adozione, sono deducibili ai sensi del citato articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del Tuir”.

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