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Normativa e prassi

Split payment “allargato”:
firmato il decreto attuativo

Recepite le nuove norme che hanno ampliato il perimetro soggettivo di applicazione del regime, includendovi anche enti e fondazioni, oltre a pubbliche amministrazioni e società

È stato firmato ieri (ed è ora in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) il decreto 9 gennaio 2018, con cui il Mef ha fissato le modalità di attuazione delle modifiche alla disciplina dello split payment introdotte dal collegato fiscale alla manovra di bilancio 2018 (articolo 3, Dl 148/2017).
 
Split payment: disciplina originaria
La legge di stabilità 2015, per contrastare le attività di evasione fiscale in campo Iva, ha introdotto nel nostro ordinamento tributario il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) in base al quale in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni, per i quali queste non siano debitori d’imposta (ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), l’Iva addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta (cfr articolo 17-ter, Dpr 633/1972, introdotto, nella sua versione originaria, dall’articolo 1, comma 629, legge 190/2014).
 
Le disposizioni attuative del nuovo meccanismo sono state stabilite dal Dm 23 gennaio 2015 (successivamente modificato dal Dm 20 febbraio 2015, dal Dm 27 giugno 2017 e dal Dm 13 luglio 2017).
 
Sullo split payment l’Agenzia delle entrate ha fornito le prime precisazioni con i seguenti documenti di prassi: Split payment: modifiche alla disciplina originaria
La disciplina originaria del meccanismo della scissione dei pagamenti è stata più volte modificata allo scopo di estendere il suo ambito di applicazione.
 
Dl 50/2017
Il primo intervento di modifica è stato operato dal “decreto legge conti pubblici “ (articolo 1, Dl 50/2017 – vedi “Nuovo split payment: ambito soggettivo_1”), che ha ampliato l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti a tutte le pubbliche amministrazioni, alle società controllate dallo Stato e dagli enti locali territoriali e a quelle controllate da questi ultimi, nonché alle società incluse nell’indice Ftse Mib.
Sulle nuove disposizioni, applicabili alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti con la circolare n. 27/E del 7 novembre 2017.
 
Dl 148/2017
Il secondo intervento di modifica è stato operato dal recente collegato fiscale alla manovra di bilancio 2018 (articolo 3, Dl 148/2017), che ha ulteriormente allargato l’ambito di applicazione dello split payment.
Per effetto delle nuove disposizioni, efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2018 e applicabili alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla stessa data, lo split payment si applica, oltre che alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
  • enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona
  • fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%
  • società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri
  • società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo split payment
  • società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo split payment
  • società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana identificate agli effetti dell’Iva. 
Il decreto 9 gennaio 2018
Il decreto Mef firmato ieri, quindi, detta le modalità di attuazione del nuovo perimetro applicativo dello split payment, modificando il Dm 23 gennaio 2015.
Oltre ad alcuni interventi di coordinamento normativo, l’articolo unico del decreto riscrive, in particolare, l’articolo 5-ter del Dm 23 gennaio 2015 relativo alla individuazione delle fondazioni, degli enti e delle società assoggettate alla scissione dei pagamenti. La nuova versione della disposizione, nel recepire le novità introdotte dal Dl 148/2017, prevede che:
  • per le operazioni per le quali è emessa fattura nel 2018 e negli anni successivi, lo split payment si applica alle società controllate o incluse nell’indice Ftse Mib, identificate ai fini Iva, agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali (comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alle persone), alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%, alle società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società, che risultano tali alla data del 30 settembre precedente
  • a regime, l’elenco dei soggetti sottoposti a split payment è pubblicato dal dipartimento delle Finanze entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l’anno successivo
  • solo per il 2017 i soggetti interessati allo split payment devono fare riferimento all’elenco già pubblicato dal dipartimento lo scorso 19 dicembre 2017 e consultabile sulla specifica applicazione informatica
  • fondazioni, enti e società possono segnale al dipartimento eventuali errori o incongruenze
  • nell’ipotesi in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice Ftse Mib si verifichi in corso d’anno, ma entro il 30 settembre, le nuove fondazioni, enti e società controllate, partecipate o incluse nell’indice, applicano lo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo
  • nel caso in cui, invece, il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice Ftse Mib si verifichi in corso d’anno, ma dopo il 30 settembre, la scissione dei pagamenti deve essere applicata alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo
  • se il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice Ftse Mib viene a mancare in corso d’anno, ma entro il 30 settembre, le fondazioni, gli enti e le società non più controllate, partecipate o incluse nell’indice continuano ad applicare lo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell’anno
  • se, invece, il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice Ftse Mib viene meno in corso d’anno, ma dopo il 30 settembre, le fondazioni, gli enti e le società non più controllate, partecipate o incluse nell’indice devono continuare ad applicare lo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell’anno successivo.
Infine, il decreto stabilisce che nel novero delle società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri e dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni sono incluse anche le società il cui controllo è esercitato congiuntamente da pubbliche amministrazioni centrali e/o locali e/o da società da queste controllate.
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