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Normativa e prassi

Spv, recupero ritenute in standby nel periodo di cartolarizzazione

In attesa che l'operazione si concluda e che i proventi non confluiscano più nel patrimonio separato

Una Special purpose vehicle può procedere allo scomputo delle ritenute d'acconto subite nel corso di una cartolarizzazione soltanto quando l'operazione risulta terminata, o meglio, può procedere al recupero nel periodo d'imposta in cui decade il vincolo di destinazione del patrimonio separato.
Le somme rimborsate devono essere assegnate agli obbligazionisti che hanno partecipato all'operazione e sottoposte a tassazione a titolo di interessi e altri proventi connessi ai titoli obbligazionari, a meno che non siano riferibili al rimborso del capitale sottoscritto (articolo 26, comma 2, Dpr n. 600/1973). Sono sottoposte, invece, a Ires ordinaria, se concorrono a formare il reddito della società.

Questa, in breve, la risposta che dà l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 77/E del 4 agosto, al quesito presentato da una Special purpose vehicle.
Le Spv sono le cosiddette "società veicolo", costituite ad hoc per realizzare la cartolarizzazione di crediti. In pratica emettono titoli per finanziare l'acquisto di crediti ceduti da originator, per poi recuperarli e rimborsarli.
Una delle caratteristiche principali di queste società è la dotazione di un patrimonio separato e destinato esclusivamente allo svolgimento della procedura obbligazionaria, completamente autonomo rispetto a quello della Spv.

Nel caso in esame, l'istante ha svolto due diverse cartolarizzazioni tramite la cessione di due distinti portafogli di crediti da parte di altrettanti orginator e ha emesso, contestualmente, due serie di titoli obbligazionari. Ogni operazione, è bene ribadire, ha anche un autonomo patrimonio, separato, destinato esclusivamente al soddisfacimento "dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione" (articolo 1, lettera b), legge n. 130/1999), in pratica utilizzabile per il rimborso dei titoli emessi, per il pagamento degli interessi pattuiti e dei costi dell'operazione.
Una delle due cartolarizzazioni è terminata nel 2007 senza nessun residuo attivo tassabile per la Spv. L'istante chiede come scomputare le ritenute d'acconto subite: per intero con la dichiarazione dei redditi presentata dalla società a "giochi" conclusi oppure integrando quelle relative a ciascun periodo d'imposta durante lo svolgimento dell'intera operazione.

L'Agenzia delle Entrate, ribadendo quanto già chiarito con altri due precedenti documenti di prassi, la circolare n. 8/2003 e la risoluzione n. 222/2003, precisa che i flussi attivi e gli interessi, benché maturati su conti bancari formalmente intestati alla società veicolo, vanno in realtà inclusi nel patrimonio separato e destinati unicamente al rimborso e alla remunerazione dei titoli emessi.
In pratica, gli utili confluiscono nel reddito della società soltanto a fine cartolarizzazione, quando cioè tutti i creditori del patrimonio separato sono stati soddisfatti. A questo punto le imposte trattenute in acconto possono essere recuperate dalla Special purpose vehicle attraverso la dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'operazione. L'istante, quindi, avrebbe dovuto procedere a scomputare le ritenute con Unico 2008, cosa che non ha fatto. Trascorsi ormai tre anni, non rimane che chiedere il rimborso del surplus di imposte all'Agenzia delle Entrate.

Le somme recuperate, essendo riconducibili al patrimonio separato, vanno attribuite agli obbligazionisti che hanno partecipato alla cartolarizzazione e tassate secondo la disciplina prevista per gli interessi bancari e altre rendite finanziarie connesse a titoli obbligazionari (Dlgs n. 239/1996), a meno che non costituiscano rimborso del capitale sottoscritto.
Se poi quanto recuperato non può essere attribuito agli obbligazionisti perché già rimborsato attraverso i titoli, l'imposta diventa reddito imponibile per la Spv ed è soggetto a Ires ordinaria.
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