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Normativa e prassi

Da stabile a residente
la partita Iva non cambia

Si può mantenere quella attribuita a una stabile organizzazione anche in caso di spostamento della sede legale in Italia, non ci sono ostacoli né nella disciplina civilistica, né dal punto di vista fiscale

stabile organizzazione

In una operazione di riorganizzazione aziendale transfrontaliera non ci sono specifici impedimenti all'utilizzo da parte della società trasferita della partita Iva già attribuita alla sua stabile organizzazione in Italia, previa comunicazione di eventuali modifiche da eseguire ai sensi dell’articolo 35 del Dpr n.633/1972. Questo il principale chiarimento dato dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 800 del 3 dicembre 2021.

La richiesta arriva da una società di somministrazione del personale, con sede legale in un Paese estero, che ha chiesto e ottenuto nel 2018 il riconoscimento a somministrare il personale anche sul territorio italiano e per poter adempiere agli obblighi fiscali e contributivi previsti ha costituito una stabile organizzazione in Italia.
Per motivi di strategia aziendale, l'istante intende ora trasferire la propria sede legale in Italia e chiede di sapere se in tale evenienza possa continuare a utilizzare la partita Iva attualmente in uso da parte della stabile organizzazione.

Per argomentare il proprio parere l’Agenzia delle entrate ricorda, in via preliminare, che nell'ambito dell'ordinamento nazionale non esiste una norma che disciplini espressamente il trasferimento della sede legale di una società all'estero e viceversa.
D’altro canto già con la risoluzione n. 9/2006 l’Agenzia aveva chiarito che, in base al principio di reciprocità, alle società straniere sono riconosciuti gli stessi diritti previsti per le società italiane se il loro paese d'origine riconosce tali diritti anche in favore delle società italiane.
Inoltre, l'articolo 25, comma 3 della legge n. 218/1995 in ambito civilistico stabilisce che “I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati”, di conseguenza il trasferimento della sede legale in Italia di un soggetto estero può avvenire in continuità giuridica, senza che ciò comporti alcuna estinzione o liquidazione della società, purché tale continuità sia riconosciuta anche nello Stato estero di provenienza, ovvero è necessario che il trasferimento della sede legale all'estero non costituisca in detto Paese un evento estintivo
Di conseguenza, a seguito dell’operazione di riorganizzazione aziendale transfrontaliera, l’Agenzia ritiene che non vi siano specifici impedimenti all'utilizzo da parte della società trasferita della partita Iva già attribuita alla sua stabile organizzazione in Italia, previa comunicazione di eventuali modifiche da eseguire ai sensi dell’articolo 35 del Dpr n.633/1972.

A supporto di tale posizione l’Agenzia ricorda, infine, di essersi già espressa favorevolmente in merito con le risposte n. 73/2018 e n. 336/2020 laddove, specularmente, è stata ammessa la possibilità per una stabile organizzazione di una società italiana trasferitasi all'estero, di continuare ad operare in continuità in Italia con il codice fiscale e la partita Iva già appartenuti alla società.  
 

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