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Normativa e prassi

Stabilità 2016: costi black list,
patent box, termini di accertamento

Gli uffici avranno a disposizione un anno in più per le ordinarie attività di controllo. Niente raddoppio temporale in caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia penale

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Tra le tante novità fiscali contenute nella Stabilità 2016 (legge n. 208/2015), in questo intervento segnaliamo le modifiche: ai termini di accertamento in materia di Iva e di imposte dirette; alle norme sulla deducibilità dei costi connessi a operazioni con Paesi black list; alla disciplina cfc; al patent box, il regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.


Nuovi termini di accertamento in materia di Iva e di imposte dirette
Il comma 130 dell’articolo 1 della legge 208/2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, ha riscritto completamente l’articolo 57 del Dpr 633/1972 in materia di accertamento ai fini Iva.
Le principali novità concernono lo slittamento di un anno del termine per la notifica degli avvisi di rettifica e di accertamento, che dovrà avvenire - a pena di decadenza - entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione (in precedenza, erano quattro).
Inoltre, sono state equiparate le fattispecie della dichiarazione nulla e dell’omessa presentazione della dichiarazione: in tali ipotesi, l’avviso di accertamento potrà essere notificato fino al 31 dicembre del settimo anno (non più il quinto) successivo a quello in cui si sarebbe dovuto presentare la dichiarazione.
Espunta, infine, dal testo dell’articolo 57 la norma sul raddoppio dei termini di accertamento in caso di violazione che comporti l’obbligo di denuncia per uno dei reati penal-tributari previsti dal Dlgs 74/2000, già modificata dall’articolo 2 del Dlgs 128/2015 (il raddoppio dei termini avrebbe operato solo se la notizia di reato fosse stata presentata o trasmessa entro la scadenza dei termini di accertamento vigenti ratione temporis).
 
Modifiche analoghe a quelle introdotte in materia di Iva dal comma 130 sono state apportate alle imposte dirette dal comma 131, che ha sostituito il testo dell’articolo 43 del Dpr 600/1973. Il successivo comma 132 raccorda le norme in vigore al 31 dicembre 2015 e quelle successive.
Alla luce della novella normativa, il raddoppio in caso di comunicazione di notizia di reato è eliminato per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, mentre continua a operare per gli accertamenti relativi ai periodi di imposta precedenti. Inoltre, gli avvisi di accertamento relativi alle annualità ante 2016 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero, nell’ipotesi di dichiarazione omessa o nulla, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
 
Le nuove norme non impattano su quanto disposto in tema di termini decadenziali degli avvisi di accertamento e degli atti di contestazione emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, per i quali la scadenza resta fissata, anche in deroga ai termini ordinari, al 31 dicembre 2016.
 
Comunicazione del pubblico ministero all’Agenzia delle Entrate
Il comma 141 ha apportato un’importante modifica all’articolo 14, comma 4, della legge 537/1993, disponendo a riguardo che, nell’ipotesi in cui sia commessa una violazione che comporti obbligo di denuncia a carico dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio, dalla quale può derivare un vantaggio o un provento illecito, il pubblico ministero competente dovrà darne immediata notizia all’Agenzia delle Entrate, affinché si possa procedere al conseguente accertamento ai fini delle imposte.
 
Modifica alla disciplina relativa alle operazioni black list
La Stabilità 2016, con i commi 142-144, ha modificato la disciplina sulla deducibilità dei costi connessi a operazioni con Paesi black list e quella in materia di controlled foreign companies (cfc). Le novità si applicano dal periodo d’imposta successivo a quelli in corso al 31 dicembre 2015.
 
In primo luogo, è stata abrogata la disciplina speciale che prevedeva, in caso di operazioni intercorse con soggetti operanti in Paesi o Stati a regime fiscale privilegiato, la deducibilità dei costi nei limiti del valore normale delle componenti negative, a meno che non fosse stato provato che le operazioni compiute non rispondessero a un effettivo interesse economico, concretamente eseguito. Pertanto, anche con riferimento a tali componenti negative, vanno applicate le disposizioni generali sulla deducibilità fiscale dei costi contenute nell’articolo 110 del Tuir.
 
Modificato anche il contenuto dell’articolo 167 del Tuir nella parte in cui erano individuati gli Stati o territori considerati come aventi regime fiscale privilegiato ai fini dell’applicazione della disciplina sulle cfc.
D’ora in avanti, per individuare gli Stati black list cfc, è previsto un criterio unico e oggettivo consistente nella presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. Inoltre, in presenza di particolari condizioni relative per lo più a un basso livello di tassazione, la disciplina sulle cfc potrà essere applicata anche a stati membri dell’Unione europea o a Paesi dello Spazio economico europeo che hanno in essere un accordo con l’Italia in materia di scambio di informazioni ai fini fiscali.
È stato introdotto, inoltre, uno specifico obbligo a carico delle imprese multinazionali tenute alla redazione del bilancio consolidato (con fatturato consolidato almeno pari a 750 milioni di euro), consistente nell’invio all’Agenzia delle Entrate di un rendiconto, distinto paese per paese, con l’ammontare dei ricavi lordi, le imposte pagate e maturate e tutti gli altri elementi indicatori di un’attività economica effettiva.
L’omessa o inesatta presentazione di tale rendicontazione, le cui modalità, termini ed elementi saranno stabiliti con apposito decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, comporterà una sanzione pecuniaria da 10mila a 50mila euro.
 
Modifica della disciplina patent box
Il comma 148 apporta modifiche al decreto patent box di cui all’articolo 1, commi 37-43, della legge 190/2014, che ha introdotto un regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. In virtù delle modifiche, non si dovrà più far riferimento alle “opere dell’ingegno” ma ai software protetti da copyright.
Inoltre, è previsto che, qualora più beni tra quelli indicati al comma 39 presentino un vincolo di complementarietà e siano utilizzati in maniera unitaria per la realizzazione di un prodotto o di un processo, gli stessi possono costituire un unico bene immateriale ai fini del riconoscimento del patent box.
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