- è stato elevato (da 15mila a 30mila euro per i professionisti, di 10mila euro per le altre attività) il valore delle soglie di ricavi o di compensi, diverse a seconda del tipo di attività esercitata, per accedere al regime forfetario (vedi tabella in fondo all'articolo)
- per il periodo d'imposta in cui è avviata l'attività e per i quattro successivi, in presenza di ulteriori requisiti, il reddito imponibile sarà assoggettato a imposta sostitutiva con l'aliquota ridotta del 5%, anziché quella ordinaria del 15% (invece, le regole in vigore nel 2015 prevedevano la riduzione di un terzo della base imponibile per i primi tre anni). Tale novità vale anche per chi ha iniziato l'attività nel 2015, avvalendosi del regime forfetario
- possono accedere al regime anche i lavoratori dipendenti e i pensionati che svolgono o hanno intenzione di svolgere un'attività in proprio, se i redditi di lavoro dipendente e assimilati non superano i 30.000 euro (nel 2015, era richiesto che i redditi conseguiti nell'anno precedente dall'attività d'impresa, arte o professione fossero prevalenti rispetto ai redditi di lavoro dipendente e assimilati).
Gli ammessi e gli esclusi
Per poter applicare il regime forfetario, occorre che nell'anno precedente:
- i ricavi conseguiti o i compensi percepiti (senza considerare quelli derivanti dall'adeguamento agli studi di settore o ai parametri) non abbiano superato una determinata soglia, diversa a seconda del codice Ateco che contraddistingue l'attività esercitata (vedi tabella). Se si esercitano più attività contraddistinte da codici diversi, si fa riferimento al tetto più elevato dei ricavi/compensi relativi alle diverse attività
- le spese sostenute per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori (comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati) non siano andate oltre i 5mila euro lordi
- il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non superi 20mila euro. A tal fine:
- per i beni in leasing, rileva il costo sostenuto dal concedente
- per i beni in locazione, noleggio e comodato, rileva il loro valore normale (articolo 9 del Tuir)
- i beni detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente, concorrono nella misura del 50%
- non rilevano i beni il cui costo unitario non superi 516,46 euro
- non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.
- le persone fisiche chi si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva (ad esempio, attività agricole)
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito
- chi non risiede in Italia, a meno che sia residente in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo, che assicura un adeguato scambio di informazioni, e produca in Italia almeno il 75% del proprio reddito complessivo
- i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
- chi, oltre a esercitare attività d'impresa, arte o professione, partecipa anche a società di persone, associazioni o Srl in regime di trasparenza
- coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30mila euro (se il rapporto di lavoro è cessato, la verifica della soglia è irrilevante).
Numerosi i vantaggi per i contribuenti che riescono ad accedere al regime forfetario:
- esclusione dall'Iva, dall'Irap e dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri
- esonero da tutti gli obblighi in materia di Iva previsti dal Dpr 633/1972, esclusi quelli di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti (per le sole operazioni in cui risultano debitori dell'imposta, devono emettere fattura o integrarla con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versare l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni)
- esonero, ai fini delle imposte dirette, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi
- determinazione semplificata del reddito imponibile, applicando all'ammontare dei ricavi realizzati o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività diverso a seconda del codice Ateco che contraddistingue l'attività esercitata (vedi tabella). Dal reddito possono essere dedotti i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi (l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo). All'imponibile così calcolato si applica un'imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali comunale e regionale e dell'Irap, con aliquota del 15%
- non assoggettamento a ritenuta d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, dei ricavi/compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario (a tal fine, bisogna rilasciare una dichiarazione da cui risulti che le somme in questione sono soggette a imposta sostitutiva)
- nessun obbligo di operare ritenute di imposta sui redditi erogati (vanno però riportati in dichiarazione il codice fiscale di chi ha percepito i redditi non assoggettati a ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi)
- riduzione del 35% dei contributi previdenziali (nel 2015, invece, era previsto l'esonero dal minimale contributivo).
Un vantaggio ulteriore è riconosciuto a chi avvia l'attività (o l'ha avviata lo scorso anno accedendo al regime forfetario): l'imposta sostitutiva è ulteriormente ridotta al 5% nel primo anno e nei quattro successivi.
Per aver diritto alla tassazione extralight, oltre agli ordinari requisiti necessari per l'applicazione del regime forfetario, devono sussistere altre condizioni:
- il contribuente, nei tre anni precedenti, non deve aver esercitato attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare
- l'attività da avviare non deve rappresentare la mera prosecuzione di un'altra svolta prima sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, a meno che non si tratti del periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni
- se si tratta di proseguimento di attività precedentemente svolta da un altro soggetto, i ricavi/compensi da questo realizzati nell'ultimo periodo d'imposta non devono superare i limiti indicati in tabella per quell'attività.
Gruppo
di settore |
Codici attività Ateco 2007
|
Limite ricavi o compensi
|
Coefficiente
di redditività |
Industrie alimentari
e delle bevande |
(10 - 11) |
45.000
|
40%
|
Commercio all'ingrosso
e al dettaglio |
45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 |
50.000
|
40%
|
Commercio ambulante
di prodotti alimentari e bevande |
47.81 |
40.000
|
40%
|
Commercio ambulante di altri prodotti
|
47.82 - 47.89 |
30.000
|
54%
|
Costruzioni e attività immobiliari
|
(41 - 42 - 43) - (68) |
25.000
|
86%
|
Intermediari del commercio
|
46.1 |
25.000
|
62%
|
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
|
(55 - 56) |
50.000
|
40%
|
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi
|
(64 - 65 - 66) - (69 -70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) |
30.000
|
78%
|
Altre attività economiche
|
(01 - 02 - 03) - (05- 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) |
30.000
|
67%
|