A definire i nuovi termini, il comma 139 dell’unico articolo della legge n. 147/2013 ("Stabilità 2014"), che prolunga gli effetti dei bonus maggiorati per tutto il 2014 e ne prevede la permanenza anche per il 2015, con percentuali di poco ridotte.
Ecobonus ancora in campo
La detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) per le spese relative a interventi di riqualificazione energetica vengono stabilite nella misura del:
- 65%, per quelle sostenute dal 6 giugno 2013 (entrata in vigore del Dl 63/2013) fino al 31 dicembre 2014
- 50%, per quelle sostenute dall’1 gennaio al 31 dicembre 2015.
- riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento (detrazione massima: 100mila euro)
- miglioramento termico dell’edificio, come finestre, infissi, coibentazioni, pavimenti, eccetera (detrazione massima: 60mila euro)
- installazione di pannelli solari per produzione di acqua calda (detrazione massima: 60mila euro)
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (detrazione massima: 30mila euro).
Per quanto riguarda la disciplina generale dell’agevolazione, è utile ricordare che:
- la detrazione non è cumulabile con altri benefici fiscali previsti da disposizioni di legge nazionali (come, ad esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio) o altri incentivi riconosciuti dalla Comunità europea
- non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate
- i contribuenti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese esclusivamente tramite bonifico bancario o postale “parlante”, dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (sull’importo, le banche e Poste Italiane Spa hanno l’obbligo di effettuare una ritenuta a titolo di acconto del 4%)
- per determinati interventi (sostituzione di finestre, impianti di climatizzazione invernale, installazione di pannelli solari), non è richiesta la presentazione della certificazione energetica.
Prorogata anche la detrazione maggiorata per gli interventi di ristrutturazione e quella per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo dell’immobile oggetto di lavori.
In particolare, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio danno diritto a una detrazione dall’Irpef lorda, fino a un ammontare complessivo non superiore a 96mila euro per unità immobiliare, nella misura del:
- 50%, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014
- 40%, per le spese sostenute dall’1 gennaio al 31 dicembre 2015.
Questi i lavori che danno accesso al “bonus ristrutturazioni”:
- manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia su tutte le parti comuni degli stabili residenziali
- manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze
- ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati in seguito ad eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza
- realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali
- eliminazione delle barriere architettoniche
- adozione di misure destinate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi
- esecuzione di interventi di cablatura degli edifici e di contenimento di inquinamento acustico
- conseguimento di risparmi energetici
- adozione di misure antisismiche
- bonifica dall’amianto o realizzazione di opere destinate ad evitare incidenti domestici.
- rientrano nelle spese agevolabili quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici
- non c’è più l’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara
- le spese devono essere pagate tramite bonifico bancario o postale “parlante”
- è stato abolito l’obbligo di distinta indicazione in fattura del costo della manodopera impiegata
- se l’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori è ceduto prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, il diritto si trasferisce all’acquirente a meno che le parti non si accordino per mantenere il beneficio in capo al venditore
- l’importo detraibile deve obbligatoriamente essere ripartito in dieci quote annuali.
- 65%, se sostenute fino al 31 dicembre 2014
- 50%, se sostenute dall’1 gennaio al 31 dicembre 2015.
Tra i mobili agevolabili rientrano, purché siano nuovi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione. Si considerano invece grandi elettrodomestici, tra gli altri, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Nell’importo delle spese sostenute possono essere considerate anche quelle di trasporto e montaggio.
Il pagamento, oltre che con bonifico bancario o postale, può avvenire anche con carta di credito o di debito.
Altri articoli sulla "Stabilità 2014":
Cuneo fiscale un po’ meno pesante. Sconti Irap a chi fa nuove assunzioni
Aiuto alla proprietà contadina: ripristinate le agevolazioni fiscali
La legge di stabilità per il 2014 ridisegna la fiscalità municipale
Ancora una chance per rivalutare i beni d'impresa. Ace più appetibile
Rimborsi da 730 over 4mila euro: ok solo dopo controlli preventivi