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Normativa e prassi

Start-up, vidimazione e bollatura
non sfuggono alla tassazione

L’esenzione è circoscritta agli atti finalizzati agli adempimenti necessari per l’iscrizione alla Camera di commercio. Tale operazione è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni

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Non può essere estesa anche alla vidimazione e alla bollatura dei libri contabili l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo di cui usufruiscono le start-up innovative e gli incubatori certificati per l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese istituita presso le camere di commercio. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta all’interpello n. 253/2019.

Le start-up innovative sono società di capitali, anche in forma cooperativa, residenti o con sede in Italia, che hanno come oggetto della loro attività la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico. Per incentivare la loro costituzione e favorire una nuova cultura imprenditoriale che porti occupazione soprattutto giovanile, il legislatore ha previsto una serie di agevolazioni e di semplificazioni mirate. Condizione necessaria per usufruire delle facilitazioni, che hanno una durata massima di 5 anni, è l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese (articolo 25, comma 8, Dl n. 179/2012).

Tra i vantaggi di carattere fiscale, il comma 8 dell’articolo 26 del Dl n. 179/2012 prevede l’esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria per gli adempimenti relativi all’iscrizione nel Registro delle imprese.
Ed è nell’ambito di quest’ultima agevolazione che l’istante, start-up innovativa iscritta all’apposita sezione speciale presso la camera di commercio, chiede chiarimenti, sostenendo che l’esenzione, come avviene per i diritti di segreteria, possa riguardare ogni atto e adempimento posto in essere successivo all’iscrizione nel Registro e, quindi, anche la vidimazione e bollatura dei libri contabili.

La norma parla chiara
L’Agenzia delle entrate è di parere opposto e fonda il suo convincimento proprio sul valore letterale della disposizione di favore che circoscrive l’esenzione dal bollo agli atti riguardanti gli adempimenti relativi all’iscrizione nel Registro delle imprese e che non può, quindi, essere estesa, anche alla vidimazione e bollatura delle scritture sociali.
Sono esclusi, pertanto, dall’agevolazione gli adempimenti non afferenti la funzione di pubblicità legale del registro delle imprese e gli atti estranei al procedimento di iscrizione.
Del resto, precisa la risposta, trattandosi di norma agevolativa, la sua interpretazione non ammette deroghe a quanto specificato nel testo.
Inoltre, continua l’Agenzia, la bollatura e vidimazione sono operazioni che possono essere effettuate, oltre che presso le camere di commercio, anche dal notaio e visto che in quest’ultimo caso la tassazione è necessaria, si creerebbe un trattamento fiscale iniquo tra le due procedure.
Né possono essere applicati al caso dell’interpello i chiarimenti forniti con la circolare n. 16/2014, come affermato dall’istante.
 

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