Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi
La legge di bilancio 2018 ha introdotto una serie di disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto dell’evasione fiscale e dei fenomeni fraudolenti in materia di pagamento dell’Iva nel campo dell’estrazione dei prodotti energetici dai depositi (articolo 1, commi da 945 a 959, legge 205/2017).
In sintesi, ecco cosa prevede la nuova disciplina:
- coloro che intendono stoccare propri prodotti energetici presso depositi fiscali o presso depositi di destinatari registrati, di cui non sono titolari, devono essere preventivamente autorizzati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa presentazione di un’apposita istanza (comma 945)
- per i soggetti che sono già titolari, in Italia, di un deposito fiscale di prodotti energetici, l’autorizzazione è sostituita da una comunicazione, con validità annuale, da trasmettere all’Agenzia delle dogane, prima di iniziare l’attività di stoccaggio (comma 946)
- l’attività di stoccaggio è consentita solo successivamente all’acquisizione, da parte dell’Agenzia, dell’atto di assenso del gestore del deposito fiscale ovvero del destinatario registrato, che riceve nel proprio deposito prodotti di soggetti terzi (comma 947)
- l’autorizzazione è negata, e l’istruttoria per il relativo rilascio è sospesa, nei confronti dei soggetti per i quali, nei cinque anni precedenti, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare (comma 948)
- analogamente, l’autorizzazione è negata, e l’istruttoria per il relativo rilascio è sospesa, per i soggetti nei confronti dei quali siano in corso procedure concorsuali (o siano state definite nell’ultimo quinquennio), nonché per i soggetti che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute delle disposizioni che disciplinano l’accisa, l’Iva e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative negli ultimi cinque anni (comma 948)
- l’autorizzazione è revocata per i soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare, per i quali sia prevista la pena della reclusione (comma 948)
- l’Agenzia delle dogane e dei monopoli sospende l’autorizzazione nei confronti del soggetto per il quale è pronunciata sentenza di condanna non definitiva, con applicazione della pena della reclusione, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare (comma 949)
- l’autorizzazione può essere sospesa dall’Autorità giudiziaria, anche su richiesta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nei confronti del soggetto per il quale sia stato emesso decreto che dispone il giudizio per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare (comma 949)
- l’autorizzazione è sempre sospesa dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche su segnalazione dell’Agenzia delle entrate, qualora il soggetto autorizzato sia incorso in violazioni gravi degli obblighi stabiliti in materia di Iva (comma 949)
- nel caso di persone giuridiche e di società, le disposizioni in materia di diniego, di sospensione e di revoca dell’autorizzazione, nonché di sospensione dell’istruttoria per il rilascio della stessa, si applicano anche qualora le condizioni previste ricorrano con riferimento alle persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché alle persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo (comma 950)
- nei casi in cui l’autorizzazione sia sospesa o revocata, ovvero sia stata sospesa o revocata l’autorizzazione o la licenza per l’esercizio del deposito fiscale del soggetto che ha effettuato la comunicazione prevista dal comma 946, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede a informarne, contestualmente alla sospensione o alla revoca, i depositari autorizzati o i destinatari registrati interessati (comma 951)
- i soggetti autorizzati, e coloro che hanno effettuato la comunicazione prevista dal comma 946, devono redigere un riepilogo dei quantitativi dei prodotti energetici stoccati presso i depositi fiscali o presso i depositi dei destinatari registrati (comma 952)
- l’estrazione di prodotti energetici, giacenti presso i depositi fiscali o presso i depositi di destinatari registrati e di proprietà di soggetti la cui autorizzazione o comunicazione non sia più efficace, è consentita alle condizioni stabilite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (comma 953)
- per il rilascio dell’autorizzazione è dovuto un diritto annuale da versare nella misura e secondo le modalità stabilite per le licenze di esercizio previste per i depositi fiscali di prodotti energetici (comma 954)
- per le violazioni delle nuove disposizioni si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 10mila euro; il depositario autorizzato o il destinatario registrato che consente lo stoccaggio, ovvero procede all’estrazione di prodotti energetici di depositanti privi dell’autorizzazione, ovvero che non abbiano effettuato la comunicazione, o la cui autorizzazione o comunicazione non sia più efficace al momento dello stoccaggio o dell’estrazione dei prodotti energetici, è responsabile solidale per il pagamento dell’Iva (comma 956).
Il comma 957 affida al Mef il compito di fissare le modalità attuative delle disposizioni sopra descritte. Il decreto 12 aprile 2018, quindi, è stato adottato sulla base di tale disposizione e detta le regole necessarie per garantire l’operatività della nuova disciplina.
Contenuto dell’istanza di autorizzazione
(articolo 2)
I soggetti che intendono stoccare propri prodotti energetici presso depositi ausiliari, cioè depositi fiscali o presso depositi di destinatari registrati di cui non sono titolari, devono presentare, prima dell’inizio dello stoccaggio, un’istanza telematica che, a pena di inammissibilità, deve contenere le seguenti informazioni:
- denominazione dell’impresa, sede, partita Iva, generalità del titolare o del rappresentante legale e, nel caso di persone giuridiche e società, l’elenco dei soci
- l’indirizzo presso cui si intende ricevere ogni comunicazione o la propria casella pec
- la tipologia di prodotti energetici che si vogliono stoccare, identificati dai rispettivi codici
- gli estremi della licenza fiscale posseduta
- gli estremi dell’autorizzazione a operare in qualità di destinatario registrato, se posseduta
- gli estremi del pagamento del diritto annuale dovuto per il rilascio dell’autorizzazione.
All’istanza deve essere allegata una dichiarazione con la quale il titolare dell’impresa o il rappresentante legale della società istante attesta che non sussistono le condizioni previste per il diniego del rilascio dell’autorizzazione.
- per i soggetti stabiliti in Italia, all’ufficio delle dogane territorialmente competente in base alla sede legale
- per i soggetti stabiliti in un altro Stato membro Ue, a qualunque ufficio delle dogane ubicato in un capoluogo di regione.
Attività di riscontro delle istanze
(articolo 3)
Il compito di verificare la completezza delle istanze presentate è affidato all’ufficio delle dogane competente, che, in presenza di istanze incomplete, può chiederne l’integrazione.
Dopo aver riscontrato il pagamento del diritto annuale dovuto, l’ufficio rilascia, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, l’autorizzazione allo stoccaggio presso i depositi ausiliari, attribuendo al soggetto autorizzato il codice identificativo.
L’autorizzazione è valida due anni a partire dalla data di rilascio e permette lo stoccaggio limitatamente ai depositi ausiliari per i quali il soggetto autorizzato ottiene l’assenso del gestore del deposito fiscale ovvero del destinatario registrato.
I soggetti autorizzati devono comunicare all’ufficio delle dogane, entro cinque giorni, le variazioni dei dati indicati nell’istanza o nella dichiarazione allegata.
Per poter proseguire lo stoccaggio oltre il biennio di validità dell’istanza è necessario presentare, almeno trenta giorni prima della scadenza, una nuova istanza.
Si applicano le ipotesi di sospensione del rilascio, di diniego, di revoca e di sospensione dell’autorizzazione descritte sopra (cfr commi da 948 a 950 dell’articolo 1, della legge di bilancio 2018).
Disposizioni particolari per i soggetti esercenti deposito fiscale
(articolo 4)
I soggetti, già titolari in Italia di un’autorizzazione o di una licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici, che intendono stoccare propri prodotti presso un deposito ausiliario di cui non siano esercenti, sono tenuti a effettuare un’apposita comunicazione telematica, almeno trenta giorni prima di iniziare l’attività di stoccaggio, all’ufficio delle dogane territorialmente competente.
Nella comunicazione è necessario indicare, a pena di inammissibilità, i prodotti energetici che si intendono stoccare presso il deposito ausiliario.
Acquisita la comunicazione, l’ufficio, entro trenta giorni, attribuisce al soggetto un codice identificativo, valido un anno.
Per procedere allo stoccaggio, anche in questo caso è necessario l’atto di assenso del gestore del deposito fiscale ovvero del destinatario registrato.
Per poter proseguire lo stoccaggio oltre l’anno di validità della comunicazione, è necessario presentare, almeno trenta giorni prima della scadenza, una nuova comunicazione.
Atto di assenso
(articolo 5)
L’atto di assenso, necessario per l’esercizio dell’attività di stoccaggio da parte del soggetto autorizzato, deve essere trasmesso telematicamente all’ufficio delle dogane dal gestore del deposito fiscale ovvero dal destinatario registrato.
L’atto contiene:
- i dati identificativi del soggetto a cui viene permesso lo stoccaggio (e il relativo codice identificativo)
- il periodo temporale di validità dell’assenso
- i prodotti energetici detenuti nel deposito ausiliario per conto dei soggetti autorizzati.
(articolo 6)
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli predispone e mette a disposizione degli esercenti i depositi ausiliari un elenco telematico dei soggetti autorizzati allo stoccaggio e dei relativi dati.
Scambio di informazioni e controlli
(articolo 7)
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza collaborano tra loro, scambiandosi dati e informazioni, allo scopo di eseguire i controlli necessari per il rispetto della disciplina in esame.
Adempimenti contabili
(articolo 8)
I soggetti autorizzati, e coloro che hanno effettuato la comunicazione prevista dal comma 946, devono redigere un riepilogo dei quantitativi giornalieri dei prodotti energetici stoccati presso ciascun deposito ausiliario.
Il riepilogo deve essere trasmesso:
- mensilmente, all’ufficio delle dogane che ha rilasciato l’autorizzazione, entro il giorno dieci del mese successivo a quello a cui il riepilogo si riferisce
- ovvero all’ufficio delle dogane a cui è stata trasmessa la comunicazione prevista dal comma 946, entro il mese successivo all’anno di riferimento.
(articolo 9)
Il compito di irrogare le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni in esame (sanzione amministrativa da 1.000 a 10mila euro) spetta all’ufficio delle dogane competente.
Disposizioni finali
(articolo 11)
Il decreto entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Le modalità di presentazione telematica dell’istanza di autorizzazione, delle comunicazioni e dei riepiloghi periodici sono definite dall’Agenzia delle dogane.