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Normativa e prassi

Stock option, esenzione contributiva. L'assegnazione fa la differenza

L'esclusione è totale e senza condizioni per le azioni attribuite a decorrere dal 25 giugno 2008


Non concorrono alla base imponibile contributiva i redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option. Il nuovo regime vale per tutte le azioni assegnate dalla data di entrata in vigore del decreto 112/2008, anche se relative a piani deliberati precedentemente.

La conferma arriva dalla circolare n. 123 dell'11 dicembre, con cui l'Inps illustra le novità, introdotte dalla manovra d'estate 2008, in materia di imponibilità fiscale e contributiva delle stock option e fornisce chiarimenti in merito al regime contributivo applicabile alle assegnazioni di azioni effettuate prima di quella data.

Le novità del Dl 112/2008
Il decreto legge 122/2008, abrogando la lettera g-bis) del comma 2 dell'articolo 51 del Tuir, ha soppresso il regime agevolativo che prevedeva, nel rispetto di determinate condizioni, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente della differenza tra il valore di mercato delle azioni al momento dell'esercizio del diritto di opzione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. L'esenzione, in virtù del principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscale e contributiva, fino a quel momento era riconosciuta anche ai fini contributivi.

La scomparsa del regime fiscale di favore non ha comportato la perdita del beneficio anche ai fini previdenziali, dal momento che la legge 133/2008 (di conversione del Dl 112) ha espressamente previsto che sono esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option. Né è previsto il rispetto di alcuna condizione per poter beneficiare dell'agevolazione.

Il nuovo regime contributivo trova applicazione per le azioni assegnate a decorrere dal 25 giugno 2008 (giorno in cui è entrato in vigore il Dl 112), anche nel caso in cui il piano sia stato adottato in una data precedente. La circolare ricorda che la data di assegnazione coincide con quella di esercizio dell'opzione, a prescindere quindi dal momento di emissione o di consegna del titolo.

Assegnazioni di azioni prima del Dl 112
La disciplina delle stock option, prima del Dl 112/2008, era già stata "ritoccata" normativamente un paio di volte, ad opera dei decreti legge 223 e 262 del 2006. Il rapido susseguirsi dei provvedimenti aveva generato problemi interpretativi sul versante degli aspetti contributivi, che l'odierna circolare risolve nella maniera indicata in tabella.

Le aziende che hanno operato in maniera difforme dalle indicazioni fornite con la circolare Inps 123/2009 vi si potranno adeguare utilizzando la procedura prevista per le regolarizzazioni contributive (DM10/V). Gli eventuali relativi importi a debito andranno versati entro il 16 marzo 2010, senza alcun onere aggiuntivo.
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