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Normativa e prassi

Stop a versamenti e adempimenti
per gli ischitani colpiti dal sisma

L’effetto della pausa dipende dalla richiesta, da parte dei contribuenti interessati, con la dichiarazione di inagibilità, anche parziale, da inviare all’ufficio dell’Agenzia

Con un decreto del 20 ottobre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 di oggi, il ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto la sospensione, fino al prossimo 18 dicembre, dei versamenti e degli adempimenti tributari. La causa: il sisma che, il 21 agosto scorso, ha interessato i comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola di Ischia. Un evento che ha determinato una situazione di grave pericolo, non solo riguardo alla stabilità di edifici e infrastrutture, ma anche e soprattutto per le persone.
 
La pausa ha effetto sugli adempimenti in scadenza nel periodo compreso tra il 21 agosto e il 18 dicembre ed è subordinata alla richiesta degli interessati, che deve contenere la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, dell’abitazione, dello studio professionale o della sede dell’impresa. La domanda va trasmessa all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.
 
A beneficiare della disposizione sono tutti i contribuenti, persone fisiche e non. A essere sospesi sono tutti i versamenti e gli adempimenti tributari in scadenza nel detto arco temporale, anche quelli derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione e da avvisi di accertamento esecutivi. Uniche escluse: le ritenute dei sostituti d’imposta.
Gli adempimenti e i versamenti sospesi andranno effettuati in unica soluzione entro il 19 dicembre 2017.
Infine, nel decreto è specificato che gli eventuali importi già versati non possono essere rimborsati.
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